Cassazione Penale, Ordinanza n. 34535/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del 16 febbraio 2026 della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 c.p. I primi due motivi deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva; il terzo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché la questione relativa alla recidiva non era stata specificamente dedotta con l'atto di appello e non era rilevabile d'ufficio: il punto era quindi sottratto al sindacato in cassazione in applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la pena era già stata irrogata nel minimo e un'ulteriore diminuzione non era possibile per il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche previsto dall'art. 69 c.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la ha ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen.
La disposizione individua il reato per il quale la ricorrente era stata condannata; la decisione non ne approfondisce gli elementi costitutivi.
la pena risulta già irrogata nel minimo e un ulteriore diminuzione non sarebbe ipotizzabile in ragione del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche disposto dall'art. 69 cod. pen.
Nel caso deciso, il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche precludeva un'ulteriore riduzione della pena, già determinata nel minimo.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduce per la prima volta una questione non dedotta in appello, quando essa non sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado: il punto della decisione non devoluto al giudice d'appello acquista stabilità in forza del principio tantum devolutum quantum appellatum.
- È manifestamente infondato il motivo che sollecita un'ulteriore diminuzione della pena quando questa è già stata irrogata nel minimo e il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche impedisce una riduzione ulteriore.
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