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Sentenza

Sentenza del 23/04/2020 n. 8088 - Corte di Cassazione

TARI - Autorimesse e magazzini - Applicazione della tassa - Aree esenti - Identificazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un invito al pagamento T.A.R.I. (anno 2014) relativo ad autorimesse e magazzini di proprietà della contribuente. La C. S.r.l. contestava la pretesa tributaria sostenendo che le aree producevano esclusivamente imballaggi terziari (rifiuti speciali) che la stessa avviava a recupero a proprie cure e spese mediante società autorizzate, quindi soggette a disciplina diversa e potenzialmente esenti o ridotte ai sensi della normativa vigente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del Comune (confermando che l'invito al pagamento della T.A.R.I. è impugnabile davanti al giudice tributario) e ha accolto i restanti motivi con effetti sostanziali: ha cassato la sentenza della CTR nella parte in cui aveva escluso l'applicazione delle regole sui rifiuti speciali e aveva riconosciuto automaticamente l'esenzione. La Corte ha affermato che gli imballaggi terziari rientrano nella disciplina dei rifiuti speciali e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani; tuttavia l'esclusione dalla T.A.R.I. riguarda solo la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali. Inoltre grava sul contribuente l'onere di fornire la prova del trattamento/smaltimento effettuato conformemente alla normativa e dell'effettiva esclusività della produzione di rifiuti speciali su quella superficie. La sentenza è stata cassata e rinviata alla CTR regionale, in diversa composizione, per verificare i documenti e le prove prodotti e decidere conseguentemente, compresa la determinazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Elenco degli atti impugnabili è tassativo ma va interpretato estensivamente: anche inviti al pagamento che esplicitano una pretesa tributaria sono impugnabili davanti al giudice tributario.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147

    Stabilisce i principi applicativi della T.A.R.I.: la tassa è dovuta per la disponibilità dell'area; la normativa prevede che nella determinazione della superficie non si tenga conto della parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento; tuttavia l'esclusione riguarda la parte della superficie effettivamente e esclusivamente produttiva di rifiuti speciali.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Disciplina della tassa riferita ai rifiuti speciali: la tassa si rapporta alle superfici occupate e stabilisce l'esclusione per la parte della superficie in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali; stabilisce inoltre la possibilità di riduzioni proporzionali per rifiuti assimilati ove provato il recupero.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    Titolo II, artt. 35, 38, 43

    Disciplina speciale sugli imballaggi: definizione di imballaggi primari/secondari/terziari, attribuzione ai produttori/ utilizzatori della responsabilità gestionale e dei costi e divieto di immettere imballaggi terziari nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani; da ciò deriva che gli imballaggi terziari rientrano nel regime dei rifiuti speciali e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

Massime di principio

  • Un invito al pagamento della T.A.R.I. che espliciti una pretesa tributaria è impugnabile davanti alla commissione tributaria.
  • La T.A.R.I. è dovuta per la disponibilità della superficie; le esenzioni/ riduzioni non operano automaticamente: il contribuente deve proporre e provare i presupposti per ottenere l'esclusione o la riduzione.
  • Gli imballaggi terziari seguono la disciplina dei rifiuti speciali e non possono essere normalmente assimilati ai rifiuti urbani; pertanto i Comuni non possono includere automaticamente tali rifiuti nel calcolo della T.A.R.I.
  • L'esenzione dalla T.A.R.I. riguarda esclusivamente la porzione di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali; superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti urbani rimangono tassabili (almeno nella parte fissa).
  • Il contribuente deve dimostrare, con idonea documentazione (es. attestazioni di soggetti autorizzati che effettuano recupero/smaltimento), che i rifiuti sono stati gestiti conformemente alla normativa e che la produzione è esclusivamente di rifiuti speciali per ottenere l'esclusione o la riduzione della parte variabile.

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