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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23667/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art.590, commi 1 e 2, cod. pen., ritenendo intervenuta remissione di querela tacita per la protratta assenza della persona offesa all'udienza. Il ricorso deduce: (i) errata applicazione dell'art.152 cod. pen. e motivazione manifestamente illogica nella valutazione della remissione di querela, poiché il giudice avrebbe applicato parametri propri dell'impedimento a comparire e non avrebbe considerato adeguatamente la documentazione giustificativa prodotta; (ii) mancanza e contraddittorietà della motivazione circa l'omessa manifestazione della volontà permanente di procedere, contestando che il giudice abbia imposto un onere di dichiarazione formale non previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio (Sez. Unite, n.31668/2016) secondo cui la mancata comparizione, previa formale avvertenza, può costituire remissione tacita solo se valutata alla luce di tutti gli atti e del comportamento complessivo della persona offesa; il giudice deve motivare in modo coerente come la condotta sia incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Nel caso di specie il querelante aveva fatto pervenire documentazione comprovante una prenotazione di volo per la Sicilia coincidente con l'udienza: la Corte ha ritenuto carente la valutazione dell'incompatibilità da parte del Giudice di Pace e ha annullato la sentenza con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Massa in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La disposizione consente di valutare la mancata comparizione, previa formale avvertenza, come possibile remissione tacita; tuttavia il giudice deve esaminare tutti gli atti e motivare compiutamente in che modo la condotta della persona offesa sia incompatibile con la volontà di persistere nella querela

  • art. 590 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato oggetto del procedimento (lesioni personali), indicata quale titolo di accusa nei confronti del resistente

  • d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Norma richiamata per la regolarità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica

  • Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016 (Pastore)

    massima di giurisprudenza citata

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata comparizione può avere valore di remissione tacita solo se preceduta da formale avvertenza e valutata nel contesto di tutti gli atti; il giudice deve spiegare il percorso motivazionale che porta a ritenere incompatibile la condotta con la volontà di proseguire

Massime di principio

  • La mancata comparizione della persona offesa può essere interpretata come remissione tacita solo se preceduta da formale avvertenza e se la condotta risulta oggettivamente incompatibile con la volontà di proseguire; non basta l'assenza tout court.
  • Il giudice deve valutare tutti gli atti e gli elementi extraprocessuali prodotti e motivare compiutamente per spiegare perché ritiene che la condotta sia incompatibile con la prosecuzione della querela; la valutazione formale e sommaria è insufficiente.
  • La produzione di documentazione che giustifica l'assenza (es. prenotazione di viaggio, certificati, comunicazioni) deve essere specificamente considerata: se risulta idonea a giustificare l'impedimento, essa ostacola la qualificazione dell'assenza come remissione tacita.
  • Non può essere imposto al querelante un onere di manifestare formalmente la "volontà di procedere" oltre a non aver abbandonato il procedimento; l'accertamento deve basarsi sull'insieme degli indicatori concreti, non su un obbligo di dichiarazione ulteriore non previsto dalla legge.
  • In pratica, per evitare il rischio di essere ritenuti rinunciatari, è opportuno che la persona offesa: a) risponda alla formale avvertenza comunicando tempestivamente l'impedimento; b) produca documentazione che giustifichi l'assenza; c) richieda, ove possibile, il rinvio o una modalità alternativa di partecipazione.

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