Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 103/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, - della nota prot_1757_del_13_11_2025_aggiudicazione definitiva.PDF del 13.11.2025 (All. 1), mai trasmessa, con la quale il Comune di Casapulla ha approvato "i Verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e n. 5 del 28/10/2025 relativi alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel territorio comunale" e, contestualmente, ha definitivamente aggiudicato la gara per la concessione alla società "PUBLISERVIZI SRL … per l'importo complessivo di €. 776.699,82, di cui €. 167.700,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso"; - ove necessario, della nota prot_1765_del_14_11_2025_Esito_di_gara.pdf (All. 2) trasmessa in data 14.11.2025 (All.ti 3 e 4), con la quale il Comune di Casapulla ha reso noto che a valle delle operazioni di gara, "…l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, aggiudicataria, è risultata essere quella di PUBLISERVIZI SRL che ha conseguito il punteggio finale pari a 89.5…"; - di tutti i verbali di gara, e nello specifico, i verbali nn. 1, 2, 3, 4 e n. 5 del 28/10/2025 e di tutti gli atti conclusivi della procedura suddetta (All.ti 5, 6, 7, 8 e 9); - ove necessario, ed ove interpretabile in tal senso, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui non ha previsto (ovvero ha escluso) che il ribasso sul costo della manodopera dovesse imporre l'automatica verifica di anomalia dell'offerta; - ove necessario, del disciplinare di gara, in parte qua, nella parte in cui, con riferimento alla valutazione delle offerte tecniche, non imponga alla Commissione di pubblicare e/o rendere comunque noti, i punteggi assegnati dai commissari ai singoli sub-criteri; - di ogni altro atto premesso, connesso conseguente o presupposto, anche se allo stato attuale non conosciuto, ma comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso il contratto di appalto eventualmente già stipulato con l'aggiudicataria; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO - del diritto della ricorrente ad aver aggiudicato l'appalto in oggetto; - dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'impresa contro-interessata nel corso della definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 122 C.P.A. E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA - del Comune di Casapulla alla sottoscrizione del contratto in favore dell'impresa ricorrente, alla stregua della disponibilità dichiarata dalla stessa impresa a subentrare nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 121, co.2, del d.lgs. 104/2010; disponibilità espressamente dichiarata con la proposizione del presente atto, nella denegata ipotesi in cui nelle more della definizione del giudizio sia stato stipulato il contratto in favore dell'aggiudicataria; - nell'ipotesi in cui non fosse dichiarata l'inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l'impresa Publiservizi s.r.l., al risarcimento per equivalente ai sensi dell'art.124 C.P.A. di tutti i danni subiti dal Comune di Casapulla, nella misura in cui sarà provata nel corso del giudizio e, comunque in misura non inferiore all'utile di impresa, oltre al riconoscimento del danno curriculare, alle spese inutilmente sostenute, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione.

Giustizia amministrativa202507170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento in favore di Publiservizi S.r.l., unitamente agli atti di gara e agli atti conclusivi della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva disposta dal Comune di Casapulla in favore di Publiservizi S.r.l., nonché l'esito di gara, i verbali e gli ulteriori atti della procedura, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Ha inoltre contestato, ove occorrente, il disciplinare di gara nella parte in cui non avrebbe previsto l'automatica verifica di anomalia dell'offerta in caso di ribasso sul costo della manodopera e nella parte in cui non avrebbe imposto alla Commissione di rendere noti i punteggi attribuiti dai singoli commissari ai singoli sub-criteri dell'offerta tecnica. La ricorrente ha chiesto altresì l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR, in sede cautelare e sulla base di un primo sommario esame, ha ritenuto che il ricorso non fosse privo di elementi di fondatezza, con particolare riguardo ai primi quattro motivi di ricorso. Considerato il danno prospettato, ha sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame da parte del Comune di Casapulla. Non ha definito nel merito le censure, né si è pronunciato definitivamente sulle domande di annullamento, aggiudicazione, inefficacia del contratto, subentro o risarcimento. Ha posto a carico del Comune le spese della fase cautelare, liquidate in € 2.500,00, e ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 17 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 121, comma 2, c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della disponibilità al subentro nell'esecuzione dell'appalto.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente per la domanda subordinata di risarcimento per equivalente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti di gara può essere concessa quando, a un primo sommario esame, il ricorso presenti elementi non manifestamente infondati e sia prospettato un danno suscettibile di verificarsi nelle more del giudizio.
  • La tutela cautelare può essere conformata mediante sospensione degli atti impugnati e contestuale ordine all'amministrazione di procedere al riesame degli stessi, senza anticipare la decisione definitiva sulle domande di merito.
  • La valutazione cautelare di fondatezza può essere limitata ai motivi indicati dal giudice come rilevanti, restando riservata alla fase di merito la compiuta analisi delle censure e delle conseguenti domande di aggiudicazione, subentro o risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offertaCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.