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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04195/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen.: mancata traduzione in lingua cinese di atti processuali rilevanti (decreto di citazione in appello, sentenza di primo grado, sentenza di appello). La difesa sostiene che la mancata traduzione ha impedito l'esercizio del diritto di difesa e determina la nullità del giudizio di primo e secondo grado. Dagli atti risultava altresì che l'imputato non comprende la lingua italiana (verbale di identificazione redatto in cinese) e che alcuni atti iniziali (decreto di citazione al Tribunale e avviso di conclusione indagini) erano stati tradotti dal P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha rilevato che il decreto di citazione davanti al Tribunale era stato tradotto e che, pertanto, la censura relativa a tale atto è infondata. Ha invece accertato la mancata traduzione della sentenza di primo grado e del decreto di citazione in appello: tali omissioni non erano state tempestivamente dedotte in sede di appello e quindi risultano sanate (nullità decaduta). Diversamente, la mancata traduzione della sentenza della Corte d'appello è stata dedotta tempestivamente in cassazione e, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite (Ndiaye), integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale vizio e gli atti sono stati rinviati alla Corte d'appello di Firenze ai soli fini della traduzione della sentenza-documento. Il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 143 cod. proc. pen.

    la versione in lingua comprensibile all'imputato deve avvenire entro un congruo termine, tale da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa

    Stabilisce l'obbligo di traduzione in favore dell'imputato alloglotto entro un termine congruo per permettere l'esercizio della difesa; l'obbligo non sorge automaticamente per la sola cittadinanza straniera ma richiede l'accertamento della mancata conoscenza dell'italiano

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La mancata traduzione degli atti, se integra nullità di cui alla lett. c), costituisce una nullità generale a regime intermedio e la sua deducibilità è soggetta a termini di decadenza; se rilevata tempestivamente comporta annullamento e restituzione per la traduzione

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Indica i termini di decadenza per la rilevazione delle nullità procedurali; la mancata traduzione rientra nelle nullità di regime intermedio la cui deducibilità può decadere se non tempestivamente eccepita

  • art. 429, comma 1, lett. f) cod. proc. pen.

    Fornisce i requisiti essenziali del decreto di citazione; l'omessa o insufficiente indicazione (compreso l'avvertimento di giudizio in assenza) può integrare una nullità quando connessa alla mancata traduzione

  • art. 571 cod. proc. pen.

    Riguarda il potere d'impugnazione dell'imputato: la traduzione è funzionale all'esercizio autonomo di tale potere da parte dell'imputato alloglotto

  • Direttiva 2010/64/UE

    "il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali si applica dal momento in cui la persona è messa a conoscenza... fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva... inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle istanze in corso"

    La direttiva supporta l'estensione dell'obbligo di traduzione fino all'esaurimento delle impugnazioni, giustificando l'obbligo anche per le sentenze d'appello

  • Sezioni Unite, n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye)

    "L'omessa traduzione della sentenza di primo grado all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio..."

    Principio di diritto centrale alla decisione: la mancata traduzione della sentenza (prima e di appello) integra nullità generale a regime intermedio; la nullità non richiede prova di concreto pregiudizio e, se eccepita nei termini, determina annullamento e restituzione per la traduzione

  • Sezioni Unite, n. 12 del 31/05/2000 (Jakani)

    Già affermava che la mancata traduzione del decreto di citazione a giudizio integra nullità generale a regime intermedio, sanata dalla comparizione della parte se non tempestivamente eccepita

  • Corte EDU, Hermi c. Italia (Grande Camera, 18/10/2006)

    Giurisprudenza sovranazionale che richiede l'accertamento della reale conoscenza della lingua nazionale prima di attivare l'obbligo di traduzione

Massime di principio

  • Accertare tempestivamente, già in fase di indagini e all'atto dell'identificazione, la reale conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e documentarla negli atti (verbali di identificazione, informative, elezione di domicilio).
  • Quando risulti che l'imputato non comprende l'italiano, tradurre tempestivamente in una lingua a lui nota i provvedimenti chiave: decreto di citazione (primo grado e appello) e le sentenze, entro un "termine congruo" che permetta l'esercizio della difesa.
  • La mancata traduzione delle sentenze (e, in taluni casi, del decreto di citazione) integra una nullità generale a regime intermedio ex art. 178 c.p.p.: tale nullità va eccepita tempestivamente (atto di impugnazione o nei termini di legge) o si considera sanata.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore non esonera l'autorità dall'obbligo di traduzione né vale come rinuncia tacita alla stessa; il difensore non è tenuto a tradurre gli atti per conto dell'imputato.
  • Se la nullità per mancata traduzione è rilevata entro i termini, il rimedio è l'annullamento parziale della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice competente per la traduzione; non è necessario dimostrare un danno concreto derivante dalla mancata traduzione.
  • La traduzione effettuata solo di atti iniziali non esclude l'obbligo di tradurre successivi documenti decisivi (es. sentenze d'appello) fino all'esaurimento delle impugnazioni.
  • Difensori: sollevare espressamente in udienza e in scritti processuali la mancata conoscenza della lingua italiana del cliente e la conseguente mancata traduzione degli atti, per evitare decadenze.
  • Se la traduzione è effettuata oltre il "termine congruo", ciò può spostare o riaprire termini per l'impugnazione; pertanto occorre tempestività sia da parte dell'ufficio procedente sia da parte della difesa nel rilevare vizi.

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