Cassazione Civile, Ordinanza n. 03154/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012. L'accertamento contestava un maggior reddito, fondato sull'assunto di abuso del diritto derivante dall'antieconomicità e irragionevolezza dei costi unitari medi di acquisto di oli combustibili. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha poi chiesto la declaratoria di estinzione del processo per avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197 del 2022, depositando la domanda di definizione, la prova del pagamento e un successivo provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite e del conseguente sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate, dichiarando estinto il processo per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte ricorrente che le aveva anticipate, ai sensi della normativa sulla definizione agevolata. La Corte ha anche precisato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»
La Corte ha ritenuto che, ove il contribuente depositi la domanda di definizione agevolata e la prova del versamento dovuto, il processo debba essere sospeso nei termini previsti dalla norma e poi definito in conformità alla disciplina speciale.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»
La Corte ha applicato la disposizione nel senso che il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata comporta la declaratoria di estinzione del giudizio, quando la decisione sia stata già fissata.
Contributo unificato
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che esso è previsto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso in via analogica alla definizione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando rituale e documentata con domanda e pagamento, determina la cessazione della materia del contendere e impone l'estinzione del processo nei limiti stabiliti dalla legge speciale.
- L'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina della sanatoria fiscale richiamata dalla Corte, con onere economico a carico della parte che le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di natura sostanzialmente sanzionatoria, applicabile solo ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Quando l'Agenzia emette sgravio a seguito della definizione e del pagamento, viene meno l'interesse alla prosecuzione della lite e il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03054/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03057/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03059/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03062/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →