Ordinanza n. 208/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e adozione di idonee misure cautelari, - del verbale della riunione della Seconda Sottocommissione degli Esami di Abilitazione alla Professione Forense 2025 presso la Corte di Appello di Cagliari del 24 gennaio 2026, contenente, per la parte relativa alla prova scritta, il giudizio complessivo negativo, di cui la ricorrente è venuta a conoscenza in data 9 aprile 2026; - di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Sottocommissione degli esami di abilitazione alla professione forense recante il giudizio complessivo negativo sulla prova scritta, espresso con voto numerico di 6/30
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato il verbale della Seconda Sottocommissione degli Esami di Abilitazione alla Professione Forense presso la Corte d'Appello di Cagliari, relativo alla correzione della prova scritta, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia e adozione di misure cautelari. Ha sostenuto che la mancata previsione di sub-criteri integrativi da parte della Sottocommissione e l'assenza di annotazioni o correzioni sull'elaborato avrebbero dovuto indurre la Commissione a utilizzare un metro di valutazione meno restrittivo e ad attribuirle il punteggio minimo per il superamento della prova. Ha inoltre dedotto il pregiudizio derivante dalla perdita di un'annualità professionale, dal ritardo nell'iscrizione all'albo e nell'avvio dell'attività professionale, nonché nella maturazione di opportunità lavorative, reddituali e pensionistiche.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che la correzione degli elaborati abbia natura valutativa e selettiva, non didattica, e che l'attribuzione di un voto numerico sulla base di criteri predeterminati costituisca motivazione congrua, sintetica e omogenea. Non sono necessari ulteriori sub-criteri elaborati dalla Sottocommissione, annotazioni o correzioni sull'elaborato, né spiegazioni discorsive aggiuntive. La ricorrente non ha allegato specifici profili di manifesta illogicità o travisamento dei fatti idonei a contestare la valutazione globale gravemente negativa espressa con il voto di 6/30. Quanto al periculum, il pregiudizio prospettato non è stato ritenuto concreto, grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in ragione della natura degli interessi coinvolti e dell'assenza di attività difensiva sostanziale del Ministero.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, verificando il fumus boni iuris e il periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nelle procedure idoneative per l'abilitazione alla professione forense, la correzione degli elaborati scritti ha funzione valutativa e selettiva, non didattica; pertanto non è necessario che la Commissione illustri al candidato gli errori commessi.
- L'attribuzione di un voto numerico, quando effettuata sulla base di criteri predeterminati, costituisce motivazione congrua, adeguata, sintetica e omogenea della valutazione dell'elaborato scritto.
- Le Sottocommissioni degli esami di abilitazione forense non sono tenute a formulare ulteriori sub-criteri di valutazione, ad apporre annotazioni o correzioni sull'elaborato oppure a fornire spiegazioni discorsive aggiuntive, poiché la trasparenza della valutazione è garantita dal voto numerico.
- La contestazione giudiziale della valutazione di un elaborato d'esame richiede l'allegazione di specifici profili di manifesta illogicità o travisamento dei fatti; la mera richiesta di applicare un metro valutativo meno restrittivo non è sufficiente a integrare il fumus boni iuris.
- La perdita di un'annualità professionale e il ritardo nell'iscrizione all'albo e nell'avvio dell'attività professionale, se prospettati in termini generici, non integrano necessariamente un pregiudizio concreto, grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
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