Ordinanza n. 15/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza breve di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 01651/2025, resa tra le parti, avente ad oggetto l’annullamento: - del permesso di costruire n. 14/2023 del 22 settembre 2023 - successivamente volturato (cfr. permesso di costruire n. 02/2024, del 21 marzo 2024) - nonché ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 14/2023, successivamente volturato con permesso di costruire n. 02/2024, nonché gli atti connessi, conseguenti e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (titolare del permesso edilizio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione II, che aveva respinto il ricorso di primo grado in rito per tardività dell'impugnazione, ritenendo decorso il termine dal momento in cui il ricorrente aveva acquisito conoscenza degli elementi essenziali della lesività dei titoli edilizi. In appello è stata chiesta, in via incidentale, la sospensione degli effetti della sentenza e dei titoli edilizi, deducendo il fumus boni iuris delle censure rivolte alla ricostruzione della decorrenza del termine e del momento di piena conoscenza, nonché il periculum in mora derivante dal prosieguo dei lavori e dal conseguente mutamento dello stato dei luoghi.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione non ha ravvisato con sufficiente evidenza il fumus dell'appello, poiché la sentenza impugnata ha definito il giudizio in rito sulla base di una ricostruzione della decorrenza del termine di impugnazione e della conoscenza degli elementi essenziali della lesività ritenuta incompatibile con la tempestività dell'azione. Le censure d'appello, pur richiedendo un approfondimento nella fase di merito, non sono apparse immediatamente idonee a superare le rationes decidendi della sentenza gravata. È stato ritenuto non adeguatamente dimostrato anche il periculum, poiché le allegazioni relative al prosieguo dell'intervento non erano sostenute da elementi di fatto tali da imporre una misura interdittiva particolarmente incisiva. Il giudice ha inoltre valorizzato il bilanciamento degli interessi contrapposti nella fase interinale. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare in appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado e degli effetti degli atti impugnati richiede una verifica sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora; la misura può essere negata quando le censure non risultino immediatamente idonee a superare le rationes decidendi della sentenza gravata.
- Quando il giudizio di primo grado è stato definito in rito per tardività dell'impugnazione, il fumus cautelare non emerge con sufficiente evidenza se la ricostruzione della decorrenza del termine e della conoscenza degli elementi essenziali della lesività non appare immediatamente superabile, pur restando le relative questioni suscettibili di approfondimento nel merito.
- Il periculum in mora non è dimostrato dalla sola allegazione del prosieguo dei lavori e del mutamento dello stato dei luoghi, se mancano elementi fattuali idonei a rendere necessaria una misura interdittiva particolarmente incisiva.
- Nella fase cautelare il giudice deve bilanciare gli interessi contrapposti e può negare la misura richiesta quando il pregiudizio prospettato non risulti concretamente comprovato o prevalente rispetto agli interessi antagonisti.
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