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Sentenza

Sentenza n. 11144/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del provvedimento prot. numero -OMISSIS- del 19.01.2021, assunto con decreto e notificato al ricorrente in data 18.02.2021, avente ad oggetto il respingimento della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, con cui veniva respinta la propria istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 5 della Legge 91/1992, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202109095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana, motivato da ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del principio del contraddittorio, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sostenendo che tale comunicazione sarebbe stata necessaria anche perché il diniego era fondato su un asserito pericolo per la sicurezza della Repubblica e non recava un adeguato richiamo per relationem alle informative riservate. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 e dall’art. 6, comma 1, della legge n. 91/1992, sostenendo che il provvedimento si fondasse su un mero sospetto e non su comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del diniego. Il TAR ha ordinato al Ministero il deposito della documentazione istruttoria con cautele idonee a proteggere le fonti e l’attività di intelligence; il ricorrente ha preso visione degli atti, ma non ha formulato ulteriori difese né proposto motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: benché il preavviso di rigetto non fosse stato comunicato, la censura era meramente formale, poiché il ricorrente non aveva indicato quali elementi fattuali o valutativi avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Inoltre, gli elementi ostativi richiamati per relationem nel diniego sono stati depositati in giudizio, con le necessarie cautele, e conosciuti dal ricorrente, il quale non ha contestato specificamente tali risultanze né ha proposto motivi aggiunti. Il secondo motivo è stato anch’esso respinto. Il giudice ha rilevato che la concessione della cittadinanza costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e che il controllo giurisdizionale è estrinseco, limitato alla verifica della sufficienza dell’istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità e ragionevolezza della motivazione. In materia di sicurezza della Repubblica è legittima una motivazione attenuata, anche mediante richiamo sintetico a informative riservate, quando l’esposizione dettagliata delle fonti e degli elementi investigativi possa compromettere la sicurezza nazionale o l’attività di intelligence. Nel caso concreto, la relazione ministeriale indicava elementi di contiguità del ricorrente a movimenti incompatibili con la sicurezza della Repubblica e di partecipazione al finanziamento del terrorismo di matrice confessionale. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare una prognosi preventiva, anche di tipo probabilistico, senza necessità di una condanna o di precedenti penali. Il ricorrente, dopo aver conosciuto la documentazione in giudizio, non ha fornito elementi specifici per confutarne la veridicità. Il diniego è stato pertanto ritenuto adeguatamente motivato e legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 91/1992

    La disposizione è indicata quale base dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio.

  • art. 6, comma 1, l. 91/1992

    comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

    Il diniego per ragioni di sicurezza può fondarsi su una valutazione amministrativa preventiva e prognostica, purché sorretta da elementi istruttori adeguati; non è necessario il raggiungimento della certezza propria del giudizio penale.

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La residenza legale decennale costituisce presupposto per la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza, lasciando all’amministrazione un’ampia valutazione discrezionale sull’integrazione e sull’interesse pubblico.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione del diniego è compatibile, per ragioni di sicurezza nazionale, con una motivazione attenuata e con il richiamo per relationem a elementi riservati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità quando il ricorrente si limiti a dedurre formalmente la violazione senza indicare l’apporto partecipativo concretamente utile e, dopo l’ostensione giudiziale degli atti, non contesti specificamente gli elementi posti a fondamento del diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • art. 52 Cost.

    È richiamato quale espressione costituzionale della rilevanza dell’interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità e indipendenza.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza o per matrimonio non costituisce un diritto automaticamente conseguente alla maturazione dei requisiti formali, ma il risultato di una valutazione ampiamente discrezionale sull’integrazione del richiedente, sulla sua affidabilità e sull’interesse pubblico al suo stabile inserimento nella comunità nazionale.
  • Nel diniego della cittadinanza fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata e mediante richiamo per relationem a informative riservate, quando la disclosure integrale degli elementi istruttori possa compromettere le fonti, l’attività di intelligence o la sicurezza nazionale.
  • L’ostensione in giudizio della documentazione riservata, disposta dal giudice con le cautele necessarie, può soddisfare le esigenze di difesa del ricorrente anche quando il provvedimento amministrativo non espliciti dettagliatamente il contenuto delle informative.
  • La valutazione amministrativa in materia di sicurezza della Repubblica può fondarsi su elementi indiziari e su una prognosi probabilistica, secondo un criterio di attendibile verosimiglianza, senza richiedere una condanna penale, precedenti giudiziari o la certezza oltre ogni ragionevole dubbio.
  • La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non può essere fatta valere in termini meramente formali: il ricorrente deve indicare quali elementi avrebbe potuto apportare nel procedimento e in che modo essi avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego discrezionale di cittadinanza per ragioni di sicurezza è estrinseco e riguarda la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione amministrativa con quella giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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