Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio, Sez. III, n. 9952 del 2026, di reiezione del ricorso di primo grado; in via cautelare, l'efficacia esecutiva della sentenza appellata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La controversia riguarda il conseguimento di un contratto di insegnamento universitario per l'anno accademico 2025-2026, con scadenza al 31 ottobre 2026. Dal testo dell'ordinanza non sono specificamente indicati i motivi di merito dedotti contro la sentenza appellata; la decisione cautelare si concentra esclusivamente sulla sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo assorbente la carenza del periculum in mora. Il bene della vita perseguito, consistente nel contratto di insegnamento per l'anno accademico 2025-2026, era in larga parte esaurito in ragione dell'imminente scadenza del 31 ottobre 2026 e, comunque, il pregiudizio derivante dal mancato conseguimento risultava suscettibile di risarcimento per equivalente. Pertanto, il pregiudizio prospettato non presentava i caratteri di gravità e irreparabilità necessari per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata valutata alla luce dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata; l'istanza è stata respinta per carenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva di una sentenza appellata richiede un pregiudizio grave e irreparabile; la sola prospettazione di un pregiudizio patrimoniale non è sufficiente quando esso sia suscettibile di integrale risarcimento per equivalente.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando il bene della vita oggetto della pretesa cautelare sia in larga parte esaurito o prossimo alla scadenza, poiché l'utilità concreta della sospensione risulta temporalmente limitata.
  • La carenza del periculum in mora costituisce ragione assorbente per il rigetto dell'istanza cautelare, senza necessità di esaminare gli ulteriori presupposti della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.