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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34774/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, persone offese del reato commesso da Antonio Sedino, chiedevano la restituzione (o l'assegnazione in quota) delle somme da loro versate (€385.000,00 e €100.000,00) ritenute convertite dall'imputato in beni poi sequestrati e successivamente confiscati. Sostenevano che tali beni fossero il "surrogato" delle somme versate, configurando una confisca diretta (per trasformazione) e quindi opponibile alla restituzione alla persona offesa; contestavano l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibili le loro domande.

La decisione

La Corte ha respinto i ricorsi e confermato l'ordinanza impugnata, pur con parziale correzione della motivazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. Ha ritenuto: (a) che il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) esclude in quella sede qualsiasi accertamento esaustivo dell'azione civile e che le persone offese non hanno titolo per ottenere in via penale la pronuncia di restituzione o risarcimento che richiede accertamento civile; (b) che non risultava provato in modo definitivo e univoco il nesso causale diretto fra le somme versate dai ricorrenti e i singoli beni confiscati, quindi non si poteva qualificare la confisca come diretta/di trasformazione ma, alla luce degli accertamenti disponibili, restava esclusa la restituzione reclamata; (c) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Il rito accordato all'imputato con patteggiamento impedisce al giudice penale di decidere sull'azione civile in termini di quantificazione del danno o restituzioni definitive: la materia risarcitoria deve essere trattata in sede civile

  • art. 447 cod. proc. pen.

    Ribadito che la persona offesa non ha diritto alla citazione per l'udienza di cui all'art. 447 quando il rito è quello del patteggiamento

  • art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen.

    La sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, limitando così l'incidenza sul diritto della persona offesa

  • artt. 240, 240-bis e 648-quater cod. pen.

    Norme che regolano la confisca dei beni riconducibili al profitto del reato e i relativi presupposti: la confisca è diretta solo se provato il nesso causale; in mancanza può operare la confisca per equivalente

  • art. 185 cod. pen.

    Richiamata nella prospettiva che i diritti delle persone offese alle restituzioni e risarcimenti devono essere verificati attraverso le garanzie e gli accertamenti propri della materia civile

  • art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen.

    Normativa procedurale disciplinante aspetti dell'esecuzione e dell'incidente di esecuzione richiamata con riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dai ricorrenti (violazione di norme e vizio di motivazione)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti per il rigetto del ricorso

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Usato per correggere parzialmente la motivazione dell'ordinanza confermata

  • Cass. SS.UU., notizia di decisione nel proc. n. 31775 del 2024

    Richiamata per il principio secondo cui la confisca di somme ha natura diretta solo se provato il nesso causale; in assenza di tale prova la confisca è da qualificarsi per equivalente

Massime di principio

  • Se il reato è estinto con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la persona offesa non può ottenere in quella sede pronunce risarcitorie o di restituzione definitive: tali pretese devono essere dedotte e accertate in sede civile.
  • La restituzione alla persona offesa di somme o beni è possibile quando sia dimostrato in modo certo e definitivo il nesso causale diretto tra il profitto del reato e i beni oggetto di sequestro/confisca (confisca diretta/trasformazione).
  • Se non esiste prova univoca che un bene confiscato sia stato acquistato con le somme versate dalla persona offesa, la confisca può essere qualificata come per equivalente e la restituzione del "tantundem" o della "eadem res" non è possibile in sede penale.
  • Il semplice transito di somme su un conto dal quale sono state poi acquistate cose non sostituisce la necessità di un accertamento giudiziale del nesso causale; il peso probatorio grava su chi chiede la restituzione.
  • Le persone offese, non essendo parti nel rito di patteggiamento, hanno rimedi essenzialmente di natura civile per ottenere risarcimento o restituzione e non possono impugnare la sentenza di patteggiamento in cassazione per ottenere tali effetti.

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