Cassazione Penale, Sentenza n. 34774/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, persone offese del reato commesso da Antonio Sedino, chiedevano la restituzione (o l'assegnazione in quota) delle somme da loro versate (€385.000,00 e €100.000,00) ritenute convertite dall'imputato in beni poi sequestrati e successivamente confiscati. Sostenevano che tali beni fossero il "surrogato" delle somme versate, configurando una confisca diretta (per trasformazione) e quindi opponibile alla restituzione alla persona offesa; contestavano l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato inammissibili le loro domande.
La decisione
La Corte ha respinto i ricorsi e confermato l'ordinanza impugnata, pur con parziale correzione della motivazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. Ha ritenuto: (a) che il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p.) esclude in quella sede qualsiasi accertamento esaustivo dell'azione civile e che le persone offese non hanno titolo per ottenere in via penale la pronuncia di restituzione o risarcimento che richiede accertamento civile; (b) che non risultava provato in modo definitivo e univoco il nesso causale diretto fra le somme versate dai ricorrenti e i singoli beni confiscati, quindi non si poteva qualificare la confisca come diretta/di trasformazione ma, alla luce degli accertamenti disponibili, restava esclusa la restituzione reclamata; (c) i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il rito accordato all'imputato con patteggiamento impedisce al giudice penale di decidere sull'azione civile in termini di quantificazione del danno o restituzioni definitive: la materia risarcitoria deve essere trattata in sede civile
Ribadito che la persona offesa non ha diritto alla citazione per l'udienza di cui all'art. 447 quando il rito è quello del patteggiamento
art. 445, comma 1-bis cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, limitando così l'incidenza sul diritto della persona offesa
artt. 240, 240-bis e 648-quater cod. pen.
Norme che regolano la confisca dei beni riconducibili al profitto del reato e i relativi presupposti: la confisca è diretta solo se provato il nesso causale; in mancanza può operare la confisca per equivalente
Richiamata nella prospettiva che i diritti delle persone offese alle restituzioni e risarcimenti devono essere verificati attraverso le garanzie e gli accertamenti propri della materia civile
art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen.
Normativa procedurale disciplinante aspetti dell'esecuzione e dell'incidente di esecuzione richiamata con riferimento ai poteri del giudice dell'esecuzione
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dai ricorrenti (violazione di norme e vizio di motivazione)
Fondamento della condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti per il rigetto del ricorso
Usato per correggere parzialmente la motivazione dell'ordinanza confermata
Cass. SS.UU., notizia di decisione nel proc. n. 31775 del 2024
Richiamata per il principio secondo cui la confisca di somme ha natura diretta solo se provato il nesso causale; in assenza di tale prova la confisca è da qualificarsi per equivalente
Massime di principio
- Se il reato è estinto con patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la persona offesa non può ottenere in quella sede pronunce risarcitorie o di restituzione definitive: tali pretese devono essere dedotte e accertate in sede civile.
- La restituzione alla persona offesa di somme o beni è possibile quando sia dimostrato in modo certo e definitivo il nesso causale diretto tra il profitto del reato e i beni oggetto di sequestro/confisca (confisca diretta/trasformazione).
- Se non esiste prova univoca che un bene confiscato sia stato acquistato con le somme versate dalla persona offesa, la confisca può essere qualificata come per equivalente e la restituzione del "tantundem" o della "eadem res" non è possibile in sede penale.
- Il semplice transito di somme su un conto dal quale sono state poi acquistate cose non sostituisce la necessità di un accertamento giudiziale del nesso causale; il peso probatorio grava su chi chiede la restituzione.
- Le persone offese, non essendo parti nel rito di patteggiamento, hanno rimedi essenzialmente di natura civile per ottenere risarcimento o restituzione e non possono impugnare la sentenza di patteggiamento in cassazione per ottenere tali effetti.
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