Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite fiscale e, applicando l'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese di lite, come richiesto dall'Agenzia delle entrate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello della contribuente. La CTR aveva ritenuto che tra i piloti e la corporazione intercorresse un rapporto di natura associativa e non di lavoro subordinato; da ciò aveva fatto discendere l'insussistenza della pretesa fiscale contenuta in un atto di contestazione con cui si richiedeva alla corporazione il pagamento di sanzioni per il mancato prelievo delle ritenute alla fonte sul 5% corrisposto a undici piloti nell'anno 2007. Il ricorso per cassazione era fondato su un solo motivo, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha poi chiesto dichiararsi l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, dando atto dell'avvenuta definizione agevolata della controversia da parte della contribuente e del pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata, corredata della documentazione prescritta e seguita dal versamento di quanto dovuto, determina l'estinzione del processo per intervenuta definizione della lite.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata validamente definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge e risulta effettuato il pagamento dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite, la Corte può provvedere alla compensazione delle spese di lite secondo quanto richiesto dalle parti o ritenuto conforme alla situazione processuale.
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