Cassazione Penale, Sentenza n. 10427/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari e indagato per reati connessi alla gestione illecita di rifiuti (artt. 452 quaterdecies, 452 quater, 452 nonies c.p.), aveva proposto appello ex art. 310 c.p.p. chiedendo l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa come dipendente presso una ditta artigiana di costruzioni edili nell'orario 7:30-16:30 (giorni feriali, escluso il sabato). Ha rilevato che i reati a lui contestati sarebbero stati commessi mediante mezzi di proprietà di un'impresa dei figli (attiva nel trattamento rifiuti) e non dalla ditta edile che lo assumeva; ha allegato dichiarazioni reddituali e bilanci della ditta e offerta di comunicare di volta in volta il luogo di lavoro per ridurre il rischio di reiterazione, oltre a sostenere lo stato di assoluta indigenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto e logico il rigetto dell'autorizzazione operato dal Tribunale di Reggio Calabria: l'impiego nel settore dell'edilizia era considerato idoneo a costituire un'occasione immediata di reiterazione del reato, dato il quadro di plurimi precedenti (anche specifici), una precedente confisca societaria e la perdurante pericolosità sociale dell'indagato; inoltre il giudice a quo ha escluso lo stato di "assoluta indigenza" avendo il ricorrente la disponibilità di tre autovetture che potevano essere cedute. Conseguentemente la Corte ha confermato l'inammissibilità, condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
ricorso ex art. 310 cod. proc. pen.
Norma impiegata come rimedio per impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame; utilizzo quale base procedurale dell'appello contro provvedimenti cautelari
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
art. 284, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'autorizzazione, in caso di arresti domiciliari, ad assentarsi per esigenze indispensabili o per svolgere attività lavorativa in caso di assoluta indigenza; la giurisprudenza richiede criteri di particolare rigore nella valutazione, verificando compatibilità dell'attività con le esigenze cautelari e il rischio di snaturamento del regime degli arresti domiciliari
artt. 452 quaterdecies, 452 quater e 452 nonies cod. pen.
artt. 452 quaterdecies, 452 quater e 452 nonies c.p.
Norme penali richiamate quali contestazioni provvisorie; attengono a illecita gestione/trattamento di rifiuti e reati ambientali connessi ad attività edilizia, il che ha inciso nella valutazione del rischio di reiterazione
Stabilisce conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso (tra cui condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria); applicata dalla Corte per disporre la condanna al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio per lavoro durante gli arresti domiciliari è un'eccezione e non un diritto: la valutazione richiede rigore e priorità alla salvaguardia dell'efficacia della misura cautelare.
- Se il lavoro proposto è nello stesso settore in cui sono contestati reati specifici o è funzionalmente collegato a modalità criminose contestate, il rischio di reiterazione giustifica il rifiuto dell'autorizzazione.
- La sussistenza dello stato di "assoluta indigenza" non è ravvisata automaticamente dalla sola dichiarazione di bisogno: il giudice valuta complessivamente il patrimonio e la concreta possibilità di reperire risorse alternative (anche tramite cessione di beni).
- Documentazione aziendale e impegni del datore di lavoro (es. comunicazione dei luoghi di lavoro) possono essere utili ma non necessariamente prevalgono su un profilo di pericolosità sociale e di concretezza del rischio di recidiva.
- Il giudice può considerare non solo l'orario ma anche la durata e la natura degli spostamenti: autorizzazioni che comportino ampie fasce orarie di libera circolazione sono più facilmente precluse.
- In cassazione le impugnazioni che riguardano valutazioni di fatto e valutazioni di rischio specifiche compiute dal giudice del riesame rischiano l'inammissibilità, essendo la Corte tendenzialmente orientata a controlli di legittimità su questioni di diritto o su vizii motivazionali evidenti.
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