Sentenza del 01/03/2016 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Ricorso per revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) - Inammissibilità della domanda se non si tratta di un'erronea percezione del fatto, ma di difetto di motivazione in ordine a risultanze ritenute essenziali dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo che il giudice avesse commesso un errore di fatto, derivante dalla mancata considerazione di alcune risultanze ritenute essenziali. Tuttavia, la censura non riguardava un'erronea percezione degli atti o dei documenti di causa, bensì un presunto difetto di motivazione e una valutazione incompleta della fattispecie.
La decisione
La domanda di revocazione è stata dichiarata inammissibile. L'errore di fatto revocatorio deve consistere nella supposizione dell'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti, oppure nell'inesistenza di un fatto incontrovertibilmente accertato, e deve risultare con assoluta evidenza dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti di causa. La mancata valutazione di tutte le componenti della fattispecie integra invece, eventualmente, un vizio di motivazione, da far valere con il ricorso ordinario per cassazione contro la sentenza d'appello.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, codice di procedura civile
revocazione per errore di fatto
La revocazione è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su un errore percettivo oggettivo, evidente e immediatamente rilevabile dal confronto tra la sentenza e gli atti processuali; non è lo strumento per contestare valutazioni giuridiche, apprezzamenti probatori o carenze motivazionali.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio riguarda la percezione materiale degli atti, non la loro interpretazione o valutazione.
- La revocazione è ammissibile solo se il fatto erroneamente percepito è decisivo, incontestabile e rilevabile senza un nuovo esame discrezionale delle prove.
- La mancata considerazione di una prova, di un argomento o di una componente della fattispecie configura normalmente un vizio di motivazione, non un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
- Quando si impugna una sentenza d'appello per carenza o insufficienza della motivazione, deve essere utilizzato il ricorso ordinario per cassazione, se previsto, anziché il ricorso per revocazione.
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