Ordinanza n. 153/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 575/2026, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, dichiarati nulli gli artt. 2, 3 e 6 dell’ordinanza n. 189 del 21 maggio 2025 della Capitaneria di Porto di Trapani, oltre all’allegato 1 all’ordinanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 575/2026, che aveva dichiarato nulli gli artt. 2, 3 e 6 dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani e il relativo allegato 1
Esito
Favorevole al resistente (ricorrenti appellati)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Trapani hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Le controparti intimate non si sono costituite. L'appello contestava, secondo quanto emerge dall'ordinanza, i principi affermati dal TAR in tema di effetto conformativo delle sentenze di primo grado la cui esecutività non sia stata sospesa in sede cautelare.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare. A un sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che le doglianze dell'appello non fossero sorrette dal fumus boni iuris. In particolare, ha considerato sostanzialmente corretti i principi espressi dal TAR sull'effetto conformativo delle sentenze di primo grado non sospese in sede cautelare. Non sono state adottate statuizioni sulle spese, poiché le controparti intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado è stata respinta per difetto di fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado presuppone che le censure dedotte siano assistite da un adeguato fumus boni iuris, valutato con il grado di cognizione sommaria proprio della fase cautelare.
- La sentenza di primo grado conserva il proprio effetto conformativo quando la sua esecutività non sia stata sospesa in sede cautelare; tale principio può giustificare il rigetto dell'istanza di sospensione proposta in appello quando le contestazioni dell'appellante non ne evidenzino l'erroneità con sufficiente plausibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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