Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 153/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 575/2026, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso di primo grado e, per l’effetto, dichiarati nulli gli artt. 2, 3 e 6 dell’ordinanza n. 189 del 21 maggio 2025 della Capitaneria di Porto di Trapani, oltre all’allegato 1 all’ordinanza.

Giustizia amministrativa202600366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, n. 575/2026, che aveva dichiarato nulli gli artt. 2, 3 e 6 dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Trapani e il relativo allegato 1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ricorrenti appellati)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Capitaneria di Porto di Trapani hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Le controparti intimate non si sono costituite. L'appello contestava, secondo quanto emerge dall'ordinanza, i principi affermati dal TAR in tema di effetto conformativo delle sentenze di primo grado la cui esecutività non sia stata sospesa in sede cautelare.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'istanza cautelare. A un sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che le doglianze dell'appello non fossero sorrette dal fumus boni iuris. In particolare, ha considerato sostanzialmente corretti i principi espressi dal TAR sull'effetto conformativo delle sentenze di primo grado non sospese in sede cautelare. Non sono state adottate statuizioni sulle spese, poiché le controparti intimate non hanno svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; nel caso concreto la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado è stata respinta per difetto di fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado presuppone che le censure dedotte siano assistite da un adeguato fumus boni iuris, valutato con il grado di cognizione sommaria proprio della fase cautelare.
  • La sentenza di primo grado conserva il proprio effetto conformativo quando la sua esecutività non sia stata sospesa in sede cautelare; tale principio può giustificare il rigetto dell'istanza di sospensione proposta in appello quando le contestazioni dell'appellante non ne evidenzino l'erroneità con sufficiente plausibilità.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.