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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17245/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato decreti di perquisizione locale e informatica e sequestri (8 e 13 novembre 2024) su dispositivi e caselle di posta elettronica per indagini su presunto rilascio di falsi diplomi e falsificazione di attestati utili al riconoscimento della parità scolastica. I ricorrenti, quali terzi interessati e l'indagata, deducevano: 1) violazione per presunta mancata allegazione di documenti richiamati nella annotazione di servizio della GdF (mancata corrispondenza tra i circa 50 documenti richiamati e i 14 allegati presenti); 2) nullità dei decreti di sequestro per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, lamentando acquisizione generalizzata del materiale informatico senza indicazione di parole chiave, limiti temporali e con rischio di finalità esplorativa; inoltre contestavano l'estensione delle indagini a ulteriori fattispecie (art.416) formalizzate successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sulla questione degli allegati il ricorso è stato ritenuto generico: i ricorrenti non hanno indicato quali specifici documenti mancassero e in che modo la loro assenza avesse inciso sul fumus criminis; il Tribunale del Riesame aveva infatti fatto riferimento a più atti e relazioni presenti nel fascicolo informatico. Quanto alla presunta violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito motivazione non apparente e coerente: i decreti di sequestro motivavano finalità probatorie e nesso di pertinenzialità, indicando il tipo di documentazione da estrapolare; la selezione del materiale è avvenuta anche mediante accertamenti tecnici irripetibili ex art.360 cod. proc. pen., garantendo il contraddittorio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul corretto trattamento di dispositivi informatici (necessità di limitare il vincolo temporale al tempo tecnico necessario, restituzione del dispositivo possibile dopo copia-mezzo, divieto di indiscriminata apprensione senza criteri di selezione). I provvedimenti successivi relativi alla revoca del sequestro non sono stati esaminati perché non oggetto del presente ricorso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Strumento degli accertamenti tecnici irripetibili utilizzato per la selezione del materiale informatico e per garantire il contraddittorio durante le operazioni di estrazione e verifica dei dati.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi che possono essere invocati in ricorso, indicando il perimetro di censura consentito; richiamato per definire i limiti dell'impugnazione in cassazione.

  • art. 479 cod. gen. (fattisca contestata nell'indagine)

    Norma richiamata come riferimento alla fattispecie oggetto delle indagini (rilascio di diplomi falsi e relativi falsi documentali), indicativa del tipo di reato per cui si è disposto il sequestro probatorio.

Massime di principio

  • Un'impugnazione per mancata allegazione di atti deve essere specifica: il ricorrente deve indicare quali documenti mancano e perché la loro assenza è decisiva per la valutazione del fumus del reato; una censura generica viene rigettata.
  • In Cassazione contro ordinanze di sequestro probatorio si è ammessi solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; questioni meramente di merito sulla valutazione probatoria restano insindacabili.
  • Il sequestro di dispositivi informatici deve rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità: la motivazione deve indicare finalità probatorie, nesso di pertinenzialità e criteri per reperire la documentazione rilevante (tipologia di dati, ambito temporale o parole chiave quando necessari).
  • La mera acquisizione o copia integrale dei dati può essere ammessa come copia-mezzo, purché il trattenimento degli stessi sia limitato al tempo necessario all'estrazione e selezione dei dati pertinenti; l'indiscriminata apprensione di masse di dati senza criteri è illegittima.
  • L'uso degli accertamenti tecnici irripetibili (art.360) per la selezione dei dati sequestrati può legittimare operazioni complesse se è previsto il contraddittorio e sono stabiliti criteri operativi condivisi con le difese.
  • Provvedimenti successivi (es. rigetto di revoca del sequestro) non possono essere esaminati nella sede di un diverso ricorso se non sono espressamente impugnati: ogni provvedimento va impugnato nei termini e davanti all'organo competente.

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