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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17453/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza del 17 dicembre 2025 del Tribunale di Urbino, che in funzione di giudice dell'esecuzione aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati giudicati da cinque diverse sentenze. Nel ricorso si contestava, in sostanza, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione; il testo, però, evidenzia che la difesa si limitava a richiamare la contiguità cronologica degli addebiti e l'identità/analogia dei titoli di reato, senza offrire elementi specifici e concreti idonei a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato la notevole distanza temporale tra i fatti (dal 2011 al 2016) e la diversità delle condotte esecutive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile solo per motivazione mancante o manifestamente illogica; inoltre, ha ribadito che grava sul condannato che invochi in executivis l'applicazione dell'art. 671 c.p.p. l'onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente la sola contiguità cronologica o l'identità/analogia dei reati. Poiché il giudice dell'esecuzione aveva motivato sulla distanza temporale e sulla diversità delle modalità esecutive, il ricorso è stato ritenuto non meritevole di esame nel merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Norma invocata per il riconoscimento in executivis della continuazione tra reati già giudicati da più sentenze.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso, ai fini del riconoscimento della continuazione, costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per motivazione inadeguata o viziata in modo rilevante.
  • Nel giudizio esecutivo, chi chiede l'applicazione della disciplina del reato continuato deve allegare elementi specifici e concreti idonei a dimostrare il progetto criminoso unitario; non basta il mero richiamo alla vicinanza temporale dei fatti o all'identità/analogia dei reati.
  • La contiguità cronologica e la ripetitività di condotte illecite sono indici compatibili anche con una abitualità criminosa o con scelte di vita delittuose, e non sono di per sé sufficienti a provare la continuazione.
  • Se il giudice dell'esecuzione motiva sulla distanza temporale tra i fatti e sulla diversità delle condotte esecutive, il diniego della continuazione può essere ritenuto congruamente giustificato e il ricorso che non si confronti con tale motivazione è dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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