Cassazione Civile, Ordinanza n. 25240/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia da parte della contribuente e della conferma fornita dall'Avvocatura generale dello Stato circa l'avvenuto regolare versamento delle somme dovute per la definizione dei carichi relativi agli avvisi impugnati. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio, con spese a carico di chi le ha sostenute.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione redatto in esito a verifica, l'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società tre avvisi di accertamento per le annualità 2005, 2006 e 2007, contestando indebite detrazioni IVA fondate su fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La società aveva impugnato gli avvisi davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo accoglimento, ma la Commissione tributaria regionale aveva ribaltato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con quattordici motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente aveva chiesto la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, e di avere versato integralmente le somme dovute; l'Agenzia delle entrate, tramite l'Avvocatura dello Stato, aveva confermato la regolare presentazione dell'istanza e il pagamento di quanto necessario per l'estinzione della controversia.
Norme richiamate
la regolare adesione alla definizione agevolata e il versamento di quanto dovuto comportano l'estinzione della controversia relativa agli atti impugnati
conv. con mod. dalla l.n. 225 del 2016
norma di conversione richiamata quale base della disciplina di definizione agevolata applicata al caso
Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria n. 570/03/2015
provvedimento impugnato in cassazione, poi superato dall'estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra in una procedura di definizione agevolata e risulta documentalmente provato il regolare pagamento di quanto dovuto, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata è sufficiente la conferma dell'Amministrazione circa la regolare presentazione dell'istanza e l'integrale versamento delle somme richieste per la chiusura della lite.
- In presenza di estinzione del processo per adesione a definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
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