Cassazione Penale, Sentenza n. 8605/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17/09/2024 con cui il Tribunale di Catanzaro aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare ai sensi dell'art. 282 cod. proc. pen., in relazione al delitto di rissa
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il difensore ha comunicato la rinuncia al ricorso e ha allegato l'ordinanza del 19/12/2024 del Tribunale di Castrovillari con la quale la misura cautelare era stata revocata. La Corte ha ritenuto che tale rinuncia costituisca legittima manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse e ha applicato l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando la carenza di interesse deriva da causa non imputabile al ricorrente, questi non può essere condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende
Norme richiamate
norma richiamata in relazione alla misura cautelare applicata e contestata nel ricorso
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
disciplina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01
giurisprudenza richiamata che afferma che la sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e al versamento alla Cassa per le ammende
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01
ulteriore precedente giurisprudenziale nella stessa direzione, richiamato per confermare il principio sul mancato obbligo di sostenere spese o somme a carico del ricorrente
Massime di principio
- La revoca del provvedimento impugnato determina di norma una sopravvenuta carenza di interesse e rende il ricorso per cassazione inammissibile per difetto di interesse
- La dichiarazione di rinuncia del difensore può essere interpretata come manifestazione legittima della sopravvenuta carenza di interesse
- Se la sopravvenuta carenza di interesse deriva da causa non imputabile al ricorrente (ad es. revoca del provvedimento da parte di altro giudice), il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende
- Prima di proporre o proseguire un'impugnazione è opportuno verificare se sopravvengano provvedimenti che possano rendere privo di oggetto il ricorso, per evitare iniziative processuali inutili
- Se la causa della perdita di interesse è invece imputabile al ricorrente, possono sorgere conseguenze diverse, inclusa la possibile condanna alle spese
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