Ordinanza n. 332/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Roma, Sez. II, che aveva accolto la domanda cautelare del candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR che aveva accolto la domanda cautelare proposta da un candidato nell’ambito di un concorso pubblico. In sede di cognizione sommaria, il Consiglio di Stato ha esaminato, da un lato, la censura relativa alla presunta violazione dell’anonimato della prova concorsuale e, dall’altro, le censure rivolte contro l’ordine del TAR di nominare una nuova commissione. Quanto all’anonimato, le amministrazioni appellanti hanno contestato la valutazione del primo giudice, ma non hanno fornito dimostrazione della presenza di segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti a identificare l’autore della prova. Quanto alla nuova commissione, è stata dedotta l’erroneità dell’ordine, poiché la commissione originariamente nominata non aveva svolto alcuna valutazione della prova.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello cautelare. Ha confermato nel resto l’ordinanza del TAR, ritenendo che la violazione dell’anonimato nei concorsi pubblici richieda segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti a identificare l’autore della prova e rilevando che tale circostanza non era stata dimostrata dalle amministrazioni appellanti. Ha invece accolto la censura relativa alla nomina di una nuova commissione, riformando parzialmente l’ordinanza impugnata e annullando tale ordine, perché la commissione originariamente nominata non aveva svolto alcuna valutazione della prova. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per reciproca soccombenza e in ragione della natura delle questioni controverse.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- La violazione dell’anonimato nelle prove concorsuali può essere riconosciuta soltanto quando siano presenti segni di riconoscimento inequivocabilmente diretti a identificare l’autore della prova; la mera presenza di elementi non dimostrati come identificativi non è sufficiente.
- Nel giudizio cautelare, l’onere di dimostrare l’esistenza di segni di riconoscimento inequivocabilmente identificativi grava sulla parte che deduce la violazione dell’anonimato.
- Non è giustificato ordinare la nomina di una nuova commissione di concorso quando la commissione originariamente nominata non abbia svolto alcuna valutazione della prova, poiché in tale situazione non sussiste l’esigenza di sostituire l’organo valutativo.
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