Cassazione Civile, Ordinanza n. 15585/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società cessionaria di un credito già vantato da una banca, in relazione a un contratto di mutuo agrario stipulato nel 2002 e assistito, secondo la creditrice, da ipoteca iscritta il giorno successivo. Il Tribunale ha ammesso il credito solo in via chirografaria e limitatamente al capitale, ritenendo non prodotta la nota di iscrizione ipotecaria e non sufficientemente chiara la documentazione a supporto della domanda, anche quanto alla distinzione tra interessi corrispettivi e moratori e alla decorrenza degli stessi. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 101 c.p.c., 98 e 99 l.f. e, con il secondo motivo, degli artt. 1224 e 2697 c.c. nonché dell'art. 50 TUB, contestando il rigetto dell'ammissione in via ipotecaria e la limitazione del credito.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi, ritenendoli assorbiti, perché ha riscontrato un vizio radicale del ricorso per cassazione: la ricorrente non ha rispettato il requisito della sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo trascritto integralmente numerosi atti e provvedimenti processuali senza una sintetica ricostruzione delle questioni effettivamente devolute. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali non soddisfa il requisito, perché non offre una sintesi utile delle questioni rilevanti.
art. 24 Cost.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 98 l.f.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 99 l.f.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso e nella descrizione del credito azionato; la Corte non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il requisito della sommaria esposizione dei fatti non è soddisfatto dalla mera trascrizione integrale degli atti processuali o del provvedimento impugnato; occorre invece una sintesi chiara e selettiva delle vicende e delle questioni rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. assorbe l'esame di tutti i motivi di ricorso, anche quando essi denuncino vizi di violazione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è condannato alle spese e può essere tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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