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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9710/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Ancona del 19/10/2020 (conferma della condanna del Tribunale di Ascoli Piceno del 15/12/2017) per il reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva, primo, violazione degli artt. 601 e 636 c.p.p. per omissione della celebrazione dell'udienza camerale e mancata citazione dell'imputato (nullità e pregiudizio al diritto di difesa) e, secondo, manifesta contraddittorietà per avere la Corte ignorato una "prova nuova" (perizia del dott. Fioretti) che attestava la mancanza della qualifica formale di amministratore di Durdevic nel periodo rilevante (assunzione della carica solo dopo i termini per le dichiarazioni fiscali), oltre a richiamare atti e giudizi afferenti alla bancarotta della stessa società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla questione procedurale, ha ritenuto legittimo il giudizio "de plano" della Corte territoriale secondo la giurisprudenza consolidata, non essendo necessaria l'udienza camerale quando l'inammissibilità è agevolmente accertabile. Sulla questione di merito, ha ritenuto infondate le deduzioni difensive: le censure sulla titolarità dell'obbligo delle dichiarazioni erano già state esaminate e respinte dalla sentenza n. 41581/2021 della stessa Corte di cassazione (che aveva parzialmente annullato senza rinvio per alcuni esercizi e rideterminato la pena per il resto), e le nuove argomentazioni/pezzi probatori erano tardive o non idonee a dimostrare l'errore decisivo. La mancata iscrizione nel registro delle imprese non è stata ritenuta di per sé decisiva, e il giudizio pendente per bancarotta non era idoneo a incidere sull'istanza di revisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma incriminatrice relativa alle omissioni in materia di dichiarazioni fiscali; nella vicenda la Corte ha ricordato che per alcuni anni il fatto è stato ritenuto non configurabile come reato (mancato superamento della soglia di punibilità) e che le contestazioni residue hanno portato a rideterminazione della pena.

  • art. 601 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di revisione e udienza camerale; la Corte ha interpretato la giurisprudenza secondo cui le valutazioni preliminari di inammissibilità possono essere compiute 'de plano' senza udienza camerale quando l'inammissibilità è evidente.

  • art. 636, comma 1, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'udienza in camera di consiglio; la Corte ha ritenuto che la mancata celebrazione dell'udienza non costituisce automaticamente vizio invalidante se l'inammissibilità è valutabile immediatamente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente in caso di respingimento/inammissibilità del ricorso.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha stabilito l'esborso di euro 3.000 non ritenendo sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di revisione, le corti possono dichiarare inammissibili le istanze 'de plano' senza udienza camerale quando l'inammissibilità è evidente; la mancata celebrazione dell'udienza non è automaticamente viziante.
  • Per ottenere la revisione è necessario allegare una 'prova nuova' che sia effettivamente novativa e idonea a dimostrare un errore decisivo: elementi già oggetto di controlli nei giudizi di merito o in Cassazione non costituiscono generalmente motivo idoneo a riaprire il giudizio.
  • La documentazione amministrativa (es. mancata iscrizione al registro delle imprese) non sempre esclude, di per sé, la responsabilità di fatto: va valutata l'effettiva conduzione dell'impresa (rapporto di fatto/gestorio) oltre alla mera forma.
  • Decisioni definitive della Corte di cassazione sul medesimo profilo restringono fortemente le possibilità di ottenere la revisione, salvo che emergano elementi realmente nuovi e decisivi.
  • Giudizi pendenti su fatti diversi o non definitivi (es. procedimento per bancarotta non definitivo) difficilmente assumono valore decisivo per una istanza di revisione di condanne per reati distinti.

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