Cassazione Penale, Sentenza n. 32545/2025 del 02/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24/04/2025 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 14/04/2025 per i reati di rapina e lesioni commessi in danno di Busiello Eleonora. Tre motivi: (1) violazione dell'art. 309, comma 6, c.p.p. per il rigetto come tardiva della richiesta di partecipare all'udienza di riesame in videoconferenza; (2) mancanza di motivazione autonoma del Tribunale, che si sarebbe limitato a richiamare pedissequamente le argomentazioni del GIP; (3) violazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza/manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari: contestazione dei gravi indizi sul fatto di rapina (la ricorrente avrebbe aggredito ma non sottratto il cellulare), contestazione del pericolo di recidiva e del pericolo di fuga per via del radicamento familiare/sociale, e mancata considerazione di misure cautelari meno afflittive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: (1) primo motivo inammissibile perché la richiesta di comparizione era stata depositata in modo "irrituale" e tardivo (atto separato il 23/04/2025 rispetto all'istanza di riesame), senza richiesta di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9‑bis; (2) secondo motivo inammissibile per genericità e mancanza di specifici argomenti rispetto alla presunta assenza di motivazione autonoma; (3) terzo motivo manifestamente infondato: il Tribunale aveva dato motivazione adeguata sia sui gravi indizi (richiamando le dichiarazioni della parte offesa circa aggressione e sottrazione del telefono) sia sulle esigenze cautelari, soprattutto il pericolo di recidiva (lesione con prognosi 10 giorni, precedente per resistenza a pubblico ufficiale con uso di violenza/minaccia), ritenendo la custodia in carcere l'unica misura idonea. La Corte ha osservato che il Tribunale non ha invece argomentato sul pericolo di fuga, avendo fondato la custodia sul pericolo di recidiva. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., comma 6
La richiesta di essere sentiti personalmente in sede di riesame deve essere formulata con l'istanza di riesame; istanze tardive e presentate separatamente possono essere ritenute "irregolari" e respinte. In alternativa, la persona può chiedere il differimento dell'udienza ai sensi del comma 9‑bis.
art. 309 cod. proc. pen., comma 9‑bis
Prevede la possibilità di chiedere il differimento dell'udienza di riesame per essere sentiti su specifici temi; il mancato utilizzo di tale rimedio rende inammissibile l'istanza tardiva di comparizione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione: il giudice della cautela deve motivare adeguatamente la misura, ma l'impugnazione generica della motivazione è inammissibile se non confrontata con specifici elementi; nel caso la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale immune da vizi.
Consente la pronuncia sulla condanna alle spese processuali per il ricorso in cassazione; applicata per irrogare le spese alla ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in tema di applicazione dell'ammenda equitativa per ricorsi inammissibili; la Corte di cassazione, anche in assenza di colpa grave, può disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende se ricorre la fattispecie prevista.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di adempimento di cancelleria richiamata per le incombenze successive alla pronuncia.
Massime di principio
- Le istanze di comparizione in sede di riesame devono essere formulate tempestivamente nell'istanza di riesame; presentare richieste tardive o separate espone al rigetto per irregolarità procedurale.
- Le censure sulla motivazione del giudice cautelare devono essere specifiche e confrontare in modo puntuale gli argomenti; doglianze generiche sulla presunta "copia" della motivazione sono facilmente dichiarate inammissibili.
- Per confermare la custodia in carcere il giudice deve indicare gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari concrete (es. pericolo di recidiva); elementi quali dichiarazioni della parte offesa, lesioni con prognosi e precedenti pertinenti possono legittimare la misura.
- La mancata esplicita trattazione di tutte le esigenze cautelari (es. pericolo di fuga) non è necessariamente decisiva se il giudice fonda la misura su altra esigenza adeguatamente motivata (es. pericolo di recidiva), purché la motivazione sia logica e congrua.
- In Cassazione si rischiano condanne per spese e ammende anche per ricorsi inammissibili; valutare attentamente la fondatezza giuridica e la completezza delle allegazioni prima di proporre ricorso.
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