Cassazione Penale, Ordinanza n. 12457/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generiche le doglianze sulla motivazione e ha osservato che il ricorso non confrontava l'adeguata motivazione con cui la Corte di appello aveva respinto la richiesta di riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proviene dalla Corte di appello di Napoli, che in riforma della decisione di primo grado ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputata, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e fissando la pena in anni due di reclusione ed euro 10.000 di multa per detenzione di sostanza stupefacente. I fatti descritti riguardano il possesso di cannabis-resina/hashish in due quantitativi: uno pari a 49,26 grammi, corrispondente a 584 dosi medie singole, e un altro pari a 38,86 grammi già suddiviso in 20 confezioni, dalle quali erano ricavabili 420,8 dosi medie singole. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, l'imputata deduceva un unico motivo: nullità della sentenza per inosservanza di legge processuale, con riferimento all'art. 192 c.p.p., e per mancanza di motivazione. La Corte rileva però che il motivo inerente al vizio di motivazione è generico e non autosufficiente, perché non individua i passaggi argomentativi asseritamente viziati né le ragioni di diritto o i dati di fatto posti a sostegno delle doglianze. Inoltre, la ricorrente aveva rinunciato ai motivi di appello che contestavano la responsabilità, limitando il devoluto al solo trattamento sanzionatorio e chiedendo la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; tale richiesta era stata già respinta dalla Corte territoriale con motivazione adeguata, non censurata in ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice applicata per la detenzione di cannabis-resina/hashish in quantità e modalità ritenute incompatibili con la fattispecie di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Invocato dalla difesa per la riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità, richiesta respinta dalla Corte territoriale con motivazione non censurata efficacemente in cassazione.
Richiamato dalla difesa come parametro della dedotta inosservanza di legge processuale; la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.
Base implicita della declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di ricorso.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre genericamente un vizio di motivazione senza individuare i passaggi della sentenza impugnata asseritamente viziati e senza indicare specifiche ragioni di diritto o dati di fatto a sostegno della censura.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata; non è sufficiente contrapporre in modo apodittico una diversa lettura del compendio probatorio o una tesi alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
- Quando l'appello è stato limitato al trattamento sanzionatorio o a una specifica richiesta di riqualificazione del fatto, il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo diretto con la motivazione con cui il giudice di merito ha respinto quella richiesta; la mancata censura di tale ratio rende la doglianza inidonea a scalfire la decisione.
- La richiesta di riqualificazione del reato in una fattispecie di lieve entità richiede una contestazione specifica della motivazione che ne abbia escluso i presupposti, non essendo sufficiente una generica riproposizione della tesi difensiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →