Sentenza del 25/08/2015 n. 894 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Esenzione ICI - Svolgimento attività sportiva - Ente non commerciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha riunito gli appelli, ha accolto integralmente l'impugnazione del Comune e ha riformato le sentenze di primo grado. È stata confermata la legittimità degli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006 e 2008, negando quindi l'esenzione alla FIV. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione delle diverse interpretazioni della normativa succedutesi nel tempo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato le sentenze di primo grado che avevano riconosciuto alla FIV l'esenzione ICI per gli anni 2006 e 2008. Secondo il Comune, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992 richiede non solo che l'immobile sia utilizzato da un ente non commerciale, ma anche che vi sia svolta direttamente e in via esclusiva un'attività sportiva, ricreativa o agonistica. La mera attività istituzionale, organizzativa o gestionale di una federazione sportiva non sarebbe sufficiente, soprattutto se svolta in un immobile adibito a ufficio di categoria catastale A/10.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 504/1992
Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, purché destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività previste dalla norma, tra cui quelle sportive.
L'esenzione richiede congiuntamente un requisito soggettivo, ossia l'utilizzo dell'immobile da parte di un ente non commerciale, e requisiti oggettivi: utilizzazione diretta dell'immobile, destinazione esclusiva alle attività agevolate e svolgimento effettivo, diretto e non mediato dell'attività sportiva, senza produzione di reddito.
Compensazione delle spese di giudizio.
La Commissione ha compensato le spese poiché la disciplina aveva dato luogo, nel tempo, a orientamenti interpretativi contrastanti.
Sentenza Corte di Cassazione n. 2821/2012
L'attività sportiva deve essere esercitata nell'immobile in modo diretto e non mediato.
Non è sufficiente che nell'immobile si svolgano attività amministrative, organizzative o gestionali collegate allo sport; deve esservi pratica sportiva effettiva, ricreativa o agonistica.
Circolare n. 2/DF del 26 gennaio 2009
È richiamata a sostegno della necessità di verificare concretamente la destinazione e l'utilizzazione dell'immobile ai fini dell'esenzione ICI.
Risoluzione n. 1242 del 25 giugno 1994
È richiamata per sostenere che l'agevolazione non si applica quando nell'immobile non viene svolta direttamente l'attività sportiva prevista dalla legge.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali non basta la natura non commerciale dell'ente: occorre verificare anche l'effettiva attività svolta nell'immobile.
- L'attività agevolata deve essere realizzata direttamente e in via esclusiva nell'immobile; le sole funzioni amministrative, direzionali, organizzative o di supporto normalmente non soddisfano il requisito oggettivo.
- Nel caso delle attività sportive, deve essere dimostrata la concreta pratica di uno sport, a fini ricreativi o agonistici, e non soltanto il collegamento istituzionale dell'ente con il settore sportivo.
- La destinazione catastale e le caratteristiche fisiche dell'immobile, come l'utilizzo quale ufficio A/10, possono costituire elementi rilevanti per escludere che vi si svolga direttamente attività sportiva.
- I requisiti dell'esenzione devono coesistere: ente non commerciale, utilizzazione diretta dell'immobile, destinazione esclusiva all'attività agevolata e assenza di finalità produttive di reddito.
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