Sentenza del 25/08/2015 n. 893 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cartella di pagamento - notifica "diretta" via posta - legittimità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la legittimità della notifica della cartella di pagamento effettuata direttamente tramite il servizio postale dal concessionario della riscossione, senza l'intervento di un ufficiale giudiziario e senza la redazione di una relata di notifica.
La decisione
La notifica è stata ritenuta legittima. L'art. 14 della legge sulle notificazioni a mezzo posta consente anche al concessionario della riscossione di procedere direttamente alla spedizione della cartella tramite il servizio postale. In questo caso non è necessaria una relata di notifica separata: la prova del perfezionamento della notifica è costituita dall'avviso di ricevimento sottoscritto, secondo le regole applicabili alla consegna della corrispondenza raccomandata.
Norme richiamate
Art. 14 della legge sulle notificazioni a mezzo posta
consente (anche) al concessionario della riscossione di notificare la cartella di pagamento avvalendosi "direttamente" del servizio postale
Il concessionario della riscossione può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata postale, senza dover necessariamente ricorrere a un ufficiale giudiziario.
Regolamento sulla consegna della corrispondenza ordinaria per raccomandata
La regolare sottoscrizione dell'avviso di ricevimento costituisce prova della positiva esecuzione della notifica effettuata tramite il servizio postale.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite raccomandata direttamente dal concessionario può essere valida anche senza l'intervento di un ufficiale giudiziario.
- L'assenza di una relata di notifica non determina, di per sé, l'illegittimità della notifica postale diretta.
- Per verificare la validità della notifica occorre principalmente controllare l'avviso di ricevimento, la sua sottoscrizione e la corretta applicazione delle regole postali.
- Le contestazioni non possono basarsi soltanto sul fatto che la cartella sia stata spedita direttamente dal concessionario; devono riguardare eventuali irregolarità concrete nella spedizione, nella consegna o nella documentazione dell'avvenuto ricevimento.
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