Sentenza del 25/08/2015 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
È revocabile la sentenza di secondo grado in relazione alla quale non si può contestare l'accertamento in sede di legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La sentenza impugnata aveva escluso la responsabilità solidale dell'amministratore ritenendo, erroneamente, che una distinta sentenza della Commissione regionale avesse accolto l'appello della società e annullato le violazioni fiscali. In realtà, l'appello della società era stato rigettato. L'Ufficio ha quindi dedotto un errore di fatto revocatorio, consistente nell'erronea percezione del contenuto di un'altra decisione, richiamata quale presupposto della pronuncia.
La decisione
La revocazione è stata ritenuta ammissibile anche se non era ancora scaduto il termine per ricorrere per Cassazione, poiché l'inoppugnabilità richiesta dall'art. 64 del D.Lgs. 546/1992 riguarda l'accertamento in fatto non ulteriormente censurabile in sede di legittimità, non la mera scadenza del termine d'impugnazione. La sentenza regionale è stata revocata. Poiché la Cassazione aveva definitivamente confermato l'accertamento fiscale nei confronti della società per costi e IVA indebitamente detratti nel 1998, tale accertamento costituiva il presupposto della responsabilità dell'amministratore. È stato quindi dichiarato legittimo l'avviso di irrogazione delle sanzioni, con compensazione delle spese di lite. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell'assoluzione o dell'esito favorevole del processo penale, trattandosi di presupposti diversi da quelli della responsabilità tributaria.
Norme richiamate
Art. 64, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Revocazione delle sentenze
La revocazione ordinaria è ammissibile contro una sentenza tributaria di secondo grado quando l'accertamento di fatto non è ulteriormente contestabile in sede di legittimità, anche se il termine per proporre ricorso per Cassazione non è ancora scaduto.
Art. 360 c.p.c.
Motivi del ricorso per cassazione
L'errore di fatto relativo al contenuto di una diversa decisione, quando la motivazione della sentenza è logica e coerente rispetto all'errato presupposto, non integra necessariamente una contraddittorietà della motivazione censurabile per Cassazione; può invece fondare la revocazione.
Art. 11, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Responsabilità per la sanzione amministrativa
L'amministratore o il rappresentante della società può essere obbligato in solido al pagamento delle sanzioni tributarie irrogate alla società, quando ne ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina vigente.
Art. 7, comma 1, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003
Sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica
La disciplina che limita la responsabilità sanzionatoria alla società non è stata applicata perché le sanzioni erano state contestate prima dell'entrata in vigore della norma.
Cass. civ. n. 19522/2008
Conferma che la revocazione ordinaria della sentenza tributaria regionale può essere proposta quando l'accertamento in fatto non è censurabile in Cassazione, senza attendere la scadenza del termine per il ricorso.
Cass. civ. nn. 9122/2014 e 25993/2014
Richiamate a sostegno della non applicabilità retroattiva della disciplina introdotta dall'art. 7 del D.L. n. 269/2003 alle sanzioni contestate anteriormente alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- La revocazione ordinaria può essere utilizzata contro una sentenza tributaria di secondo grado per correggere un errore percettivo su un fatto documentale o sul contenuto di un'altra decisione, anche prima della scadenza del termine per il ricorso per Cassazione, quando quel fatto non è censurabile in sede di legittimità.
- L'errore revocatorio deve riguardare la percezione di un fatto oggettivo risultante dagli atti e non una diversa valutazione giuridica o probatoria; deve inoltre essere decisivo per la pronuncia.
- Un accertamento fiscale definitivamente confermato nei confronti della società può costituire il presupposto logico e giuridico della responsabilità solidale dell'amministratore per le sanzioni, nei limiti della normativa applicabile ratione temporis.
- L'esito del processo penale non determina automaticamente l'inesistenza della violazione tributaria, perché responsabilità penale e responsabilità fiscale hanno presupposti, finalità e regole probatorie differenti.
- La disciplina più favorevole introdotta successivamente in materia di responsabilità per le sanzioni non si applica automaticamente a violazioni o contestazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
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