Sentenza del 25/08/2015 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Valida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in assenza di comunicazione, da parte del contribuente, del cambio di residenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità delle cartelle di pagamento sostenendo che gli atti prodromici, ossia gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, non fossero stati validamente notificati. In particolare, lamentava l'illegittimità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la Casa Comunale. La notifica era stata effettuata dopo ricerche presso l'ultimo domicilio fiscale dichiarato e dopo aver accertato che il contribuente non risultava iscritto nel Comune nel quale, secondo gli accertamenti anagrafici, si era trasferito. Il contribuente non aveva comunicato il cambio di residenza nei modi e nei termini previsti dalla normativa IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, quale giudice del rinvio dopo l'annullamento della precedente decisione da parte della Corte di Cassazione, ha ritenuto valide le notifiche degli avvisi di irrogazione delle sanzioni. Ha stabilito che l'Ufficio aveva diligentemente eseguito le ricerche richieste e che era legittimo notificare gli atti mediante deposito presso la Casa Comunale dell'ultimo domicilio fiscale dichiarato. Di conseguenza, ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, riformato la sentenza della Commissione Provinciale e dichiarato legittime le cartelle di pagamento. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Consente la notificazione mediante deposito presso la Casa Comunale quando non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o assenza del destinatario, purché siano rispettati gli adempimenti previsti dalla norma.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina le notificazioni degli atti tributari e, nel caso esaminato, è stato applicato in combinato disposto con l'art. 140 c.p.c. La notifica presso l'ultimo domicilio fiscale è stata ritenuta valida dopo l'esecuzione delle necessarie ricerche.
Art. 60 del D.P.R. n. 633/1972
Richiamato nella decisione quale disciplina applicabile alle notificazioni in materia IVA, ha consentito di ritenere valida la procedura seguita dall'Ufficio presso l'ultimo domicilio fiscale dichiarato.
Art. 35 del D.P.R. n. 633/1972
Impone al contribuente di comunicare il cambio di residenza o domicilio fiscale nei modi e nei termini previsti. La mancata comunicazione ha consentito all'Amministrazione di fare riferimento all'ultimo domicilio fiscale dichiarato.
Massime di principio
- La notifica tributaria mediante deposito presso la Casa Comunale può essere valida quando l'Amministrazione abbia effettuato ricerche diligenti presso l'ultimo domicilio fiscale conosciuto e non sia stato possibile reperire il destinatario.
- Il contribuente che trasferisce la propria residenza o il proprio domicilio fiscale deve comunicare tempestivamente il cambiamento secondo le modalità previste dalla legge; in mancanza, non può normalmente contestare la notifica eseguita presso l'ultimo indirizzo fiscale dichiarato.
- La validità della notifica degli atti prodromici, come gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, rende di regola legittime anche le successive cartelle di pagamento fondate su tali atti.
- Per contestare efficacemente una notifica ex art. 140 c.p.c. occorre dimostrare, in concreto, l'omissione o l'irregolarità degli adempimenti richiesti, non è sufficiente allegare il semplice trasferimento di residenza.
- Quando la notifica degli atti interruttivi o prodromici è valida, la relativa contestazione basata sulla prescrizione o sulla mancata conoscenza dell'atto può essere respinta.
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