Sentenza del 25/08/2015 n. 276 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva imputato al ricorrente, per trasparenza presuntiva, un reddito di capitale di lire 14.545.000, corrispondente alla sua quota del 5% degli utili extracontabili accertati in capo alla società per il 1998, chiedendo IRPEF, addizionale regionale, interessi e sanzioni. Il contribuente contestava di non aver percepito alcun utile, deduceva l'assenza di legami familiari con gli altri soci, titolari complessivamente del 95% del capitale, e sosteneva che la sua partecipazione minoritaria non gli attribuisse capacità decisionale, solidarietà o possibilità di controllo tali da giustificare la presunzione di distribuzione degli utili. Contestava inoltre il riferimento normativo contenuto nell'avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione relativa all'articolo 41 del DPR 917/1986, ritenendo corretta l'applicazione della norma nella formulazione vigente per l'anno d'imposta 1998. Nel merito, tuttavia, ha accolto l'appello del contribuente, rilevando che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non può fondarsi sulla sola ristrettezza della compagine sociale. Nel caso concreto, il ricorrente era l'unico socio estraneo al gruppo familiare, possedeva soltanto il 5% delle quote e non risultavano adeguatamente provati un vincolo di solidarietà, un reciproco controllo o un accordo per la distribuzione degli utili. La sentenza di primo grado è stata annullata, così come l'avviso di accertamento nei confronti del socio. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 41, comma 1, lettera e), DPR 917/1986, nella formulazione vigente nel 1998
La norma era riferita, per l'anno d'imposta oggetto del controllo, ai redditi di capitale.
Il riferimento normativo dell'Ufficio è stato ritenuto corretto perché deve essere valutato in base alla formulazione vigente nell'anno d'imposta 1998, senza applicare retroattivamente la successiva modifica di numerazione introdotta dal D.Lgs. 344/2003.
Art. 38, comma 3, DPR 600/1973
Presunzioni fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
La distribuzione ai soci di utili extracontabili deve essere sostenuta da una presunzione qualificata, basata su elementi concreti, gravi, precisi e concordanti; la mera esistenza di una società con pochi soci non è sempre sufficiente.
Cassazione, sentenza n. 3980 del 3 aprile 2000
La ristretta base partecipativa e il legame familiare sono indizi da valutare insieme agli altri elementi probatori.
Per presumere la distribuzione degli utili extracontabili occorre accertare sia l'esistenza di utili non contabilizzati sia la presenza di ulteriori elementi che rendano plausibile la loro distribuzione ai soci.
Cassazione, sentenza n. 6780 del 5 maggio 2003
La presunzione richiede uno specifico accertamento della ristretta base sociale o familiare e un valido accertamento dei ricavi non contabilizzati della società.
L'accertamento societario costituisce il presupposto dell'accertamento verso il socio, ma non determina automaticamente l'imputazione pro quota degli utili: devono essere provati anche i presupposti della distribuzione.
Cassazione, sentenza n. 6030 del 2002
In assenza di impugnazione dell'accertamento societario, il socio deve dimostrare che gli utili non contabilizzati sono stati destinati a impieghi diversi dalla distribuzione.
L'Ufficio ha richiamato questo principio per sostenere l'onere probatorio del socio; nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha ritenuto comunque non dimostrati i presupposti logici della presunzione nei confronti del socio titolare del 5%.
Massime di principio
- L'accertamento di maggiori utili extracontabili in capo a una società non comporta automaticamente la loro distribuzione ai soci: occorre dimostrare, anche per presunzioni, che gli utili siano effettivamente confluiti nella disponibilità dei soci.
- La ristretta base sociale o il carattere familiare della società sono indizi, non prove automatiche. Devono essere valutati insieme alla percentuale di partecipazione, ai rapporti personali, al potere decisionale, al controllo reciproco e agli altri elementi del caso concreto.
- La presunzione può essere particolarmente debole nei confronti del socio estraneo al gruppo familiare, titolare di una partecipazione minima e privo di effettiva capacità di incidere sulla gestione societaria.
- L'accertamento della società può costituire il presupposto dell'accertamento verso i soci, ma l'Amministrazione deve comunque motivare adeguatamente il passaggio dalla maggiore redditività societaria alla presunta distribuzione individuale.
- La normativa applicabile deve essere individuata con riferimento all'anno d'imposta oggetto del controllo; le successive modifiche di numerazione o formulazione non possono essere applicate retroattivamente per contestare la validità dell'atto.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contrastare la presunzione documentando la propria estraneità alla gestione, la limitata partecipazione, l'assenza di legami familiari o di accordi tra soci e la mancata percezione o distribuzione degli utili.
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