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Sentenza

Sentenza del 25/08/2015 n. 319 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi ICI relativi agli anni 2006 e 2007, contestandone la motivazione e sostenendo, da un lato, che l'intero edificio abitativo costituisse un'unica abitazione principale e, dall'altro, che i capannoni fossero fabbricati rurali strumentali all'attività agricola e quindi esenti. Ha inoltre dedotto, in appello, violazioni procedurali relative ai sopralluoghi e agli obblighi di motivazione e partecipazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto solo parzialmente l'appello. Ha ritenuto inammissibili perché nuovi i motivi relativi alle modalità dei sopralluoghi e alla violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, e infondata la censura sul difetto di motivazione degli avvisi. Per l'abitazione ha confermato la tassazione, ritenendo provata l'esistenza di due unità abitative distinte, non funzionalmente collegate e non entrambe destinate ad abitazione principale. Per i capannoni ha invece annullato gli avvisi, affermando che il Comune non poteva disconoscere direttamente la ruralità sulla base di sopralluoghi e indizi fattuali, prima della conclusione della procedura catastale relativa al riconoscimento della categoria rurale. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 504/1992

    Gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

    L'obbligo di motivazione è assolto quando il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa e contestarne efficacemente l'an e il quantum; non è necessario indicare ogni possibile esenzione astrattamente applicabile.

  • Art. 74, comma 1, legge 342/2000

    La disciplina sull'efficacia della rendita catastale non impedisce il recupero di imposta quando l'aggiornamento catastale costituisce presa d'atto di una situazione già esistente, anziché una modifica sopravvenuta dello stato o della destinazione dell'immobile.

  • Art. 57, d.lgs. 546/1992

    Non possono proporsi domande nuove ed eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d'ufficio.

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotti nuovi motivi di impugnazione dell'atto impositivo rispetto a quelli formulati nel ricorso introduttivo.

  • Art. 9, d.l. 557/1993, convertito nella legge 133/1994

    La ruralità rilevante ai fini dell'esenzione dipende dalla sussistenza dei requisiti previsti per gli immobili rurali, da verificare nell'ambito del sistema catastale e della relativa procedura di riconoscimento.

  • Art. 7, d.l. 70/2011

    Prevede la procedura per il riconoscimento catastale della ruralità. Nel caso concreto, la sola annotazione della presentazione della domanda non equivaleva ancora a un definitivo riconoscimento, ma il Comune non poteva neppure sostituirsi all'autorità catastale negando autonomamente la ruralità prima della definizione della procedura.

  • D.l. 201/2011 e d.m. 26 luglio 2012

    Ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento secondo le regole ordinarie, con apposita annotazione della sussistenza del requisito di ruralità.

    I fabbricati rurali strumentali possono essere classificati anche in categorie diverse dalla D/10, purché il requisito di ruralità risulti formalmente annotato negli atti catastali secondo la procedura prevista.

  • Art. 73, d.lgs. 507/1993

    Le irregolarità relative alle modalità dei sopralluoghi TARSU non comportano automaticamente la nullità dell'accertamento tributario, anche se possono incidere sulla valutazione probatoria quando siano tempestivamente contestate.

  • Art. 7, legge 212/2000

    Le contestazioni relative alla mancata verbalizzazione, comunicazione o allegazione degli esiti dei sopralluoghi devono essere formulate tempestivamente nel ricorso introduttivo e non possono essere aggiunte per la prima volta in appello.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario d'appello occorre mantenere fermi i motivi già proposti in primo grado: nuove censure contro l'atto impositivo sono normalmente inammissibili.
  • Per l'abitazione principale conta soprattutto l'effettiva situazione concreta: due unità autonome, con servizi separati e accesso indipendente, non possono essere trattate come un'unica abitazione principale senza una prova puntuale del collegamento funzionale e dell'utilizzo unitario.
  • Dichiarazioni rese dal contribuente per altri tributi, come la TARSU, possono essere utilizzate dal Comune come elementi probatori, soprattutto se descrivono una situazione incompatibile con quella sostenuta ai fini ICI.
  • La motivazione dell'avviso è sufficiente quando consente di comprendere fatti, imposta richiesta e ragioni della pretesa; non è necessario che l'ente confuti preventivamente ogni possibile argomento difensivo.
  • Per i fabbricati rurali, la classificazione e le annotazioni catastali hanno rilievo decisivo. La richiesta o la semplice annotazione della presentazione di un'istanza non equivale necessariamente al riconoscimento definitivo, ma il Comune non può disconoscere autonomamente la ruralità sostituendosi all'autorità catastale.
  • Quando è pendente una procedura catastale sul requisito di ruralità, è essenziale verificare lo stato formale della procedura e contestare tempestivamente l'eventuale classamento, producendo documentazione concreta sull'attività agricola e sulla strumentalità dei fabbricati.
  • Un eventuale pagamento già effettuato non legittima una doppia imposizione: se l'accertamento comporta una diversa ripartizione dell'imposta, il contribuente può chiedere il rimborso della parte versata in eccesso.

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