Sentenza del 25/08/2015 n. 267 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2004 determinando, sulla base dello studio di settore Tb32U, maggiori ricavi e quindi maggiore imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP. La società contestava l'applicazione dello studio di settore, l'inquadramento nel cluster 33 anziché nel cluster 2, l'insufficiente considerazione degli arretrati corrisposti ai dipendenti per il rinnovo contrattuale, la crisi del settore e l'inadeguatezza della riduzione del 20% applicata dall'Ufficio. L'Agenzia sosteneva di avere instaurato il contraddittorio, valutato le giustificazioni della contribuente e motivato il mancato accoglimento delle sue osservazioni.
La decisione
La Commissione tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, confermando l'annullamento dell'accertamento già disposto in primo grado, sebbene con una motivazione parzialmente diversa. Il Collegio ha riconosciuto che gli studi di settore possono costituire presunzioni semplici e che l'Ufficio aveva instaurato il contraddittorio e valutato alcune giustificazioni della società. Tuttavia, ha ritenuto insufficiente la motivazione relativa al mancato accoglimento della richiesta di applicare il cluster 2, più coerente con l'attività effettivamente svolta e già utilizzato per la società nell'anno precedente. L'Ufficio avrebbe dovuto verificare e spiegare l'effetto del diverso inquadramento sul ricalcolo dei ricavi. Le spese del secondo grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge n. 331/1993
Gli studi di settore possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria come base per accertamenti fondati su presunzioni semplici, anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ma non costituiscono una prova automatica e incontestabile del maggior reddito.
Articolo 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973
Consente l'utilizzo di presunzioni nell'accertamento analitico-induttivo, purché gli elementi presuntivi siano valutati secondo criteri di gravità, precisione e concordanza e siano adeguatamente motivati.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009
Il contraddittorio con il contribuente è essenziale per valutare concretamente la rilevanza dello scostamento dagli studi di settore; le osservazioni e le prove offerte devono essere esaminate dall'Ufficio e, se disattese, adeguatamente confutate.
Cassazione, sentenza n. 3302/2014
Gli studi di settore fondano presunzioni semplici utilizzabili anche contro scritture contabili regolarmente tenute, salvo prova contraria del contribuente.
Cassazione, sentenza n. 17646/2014
Il contraddittorio deve consentire al contribuente di dimostrare le ragioni dello scostamento; se l'Ufficio non ritiene attendibili le giustificazioni, deve indicare nell'atto impositivo le ragioni specifiche del loro rigetto.
Massime di principio
- L'applicazione di uno studio di settore non giustifica automaticamente un accertamento: lo scostamento costituisce una presunzione semplice che deve essere verificata alla luce della situazione concreta dell'impresa.
- Il contraddittorio con il contribuente deve essere effettivo e non meramente formale. L'Amministrazione deve esaminare le osservazioni ricevute e spiegare puntualmente perché le ritiene insufficienti.
- Quando il contribuente contesta l'inquadramento in uno specifico cluster e indica un diverso cluster più coerente con l'attività svolta, l'Ufficio deve valutare concretamente tale alternativa e motivare il suo eventuale rifiuto.
- La motivazione dell'accertamento deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della decisione e di difendersi consapevolmente; formule generiche o il semplice richiamo alla conferma del cluster non sono sufficienti.
- La contabilità regolare non impedisce l'accertamento basato sugli studi di settore, ma rafforza l'esigenza che l'Ufficio dimostri, con elementi ulteriori e specifici, l'inattendibilità dei dati dichiarati.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare dettagliatamente le caratteristiche dell'attività, la corretta classificazione nel cluster, le variazioni anomale dei costi e ogni circostanza straordinaria incidente sui ricavi.
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