Cassazione Civile, Ordinanza n. 15378/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2008, con recupero a tassazione di maggiore imposta per euro 13.472,02, concernente redditi derivanti dalla locazione di fabbricati. La CTP e poi la CTR avevano accolto il ricorso, ritenendo nullo l’atto perché emanato in carenza di potere dal Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 28, comma 2, d.l. n. 78/2010 e 10 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il Centro operativo di Pescara avesse potestà impositiva su tutto il territorio nazionale; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 112, 324 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione a profili di merito della pretesa tributaria originaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando l’orientamento secondo cui il Centro operativo di Pescara non ha potestà impositiva autonoma ma svolge funzioni istruttorie e di supporto, mentre l’ente impositore resta l’Agenzia delle Entrate; la legittimazione processuale spetta quindi all’articolazione dell’Ufficio competente rispetto al rapporto controverso, secondo la regola del domicilio fiscale del contribuente. Conseguentemente, essendo divenuta definitiva la statuizione di annullamento dell’avviso di accertamento, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riguardante questioni di merito ormai assorbite. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la contribuente è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 28, comma 2, d.l. n. 78/2010
non attribuisce al Centro operativo di Pescara una potestà impositiva autonoma, ma va letto nel senso che tale struttura svolge funzioni tecniche e di supporto.
se l’ufficio è un centro di servizio, la legittimazione processuale spetta all’Ufficio delle Entrate competente per il rapporto controverso.
art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
richiamato in via analogica per confermare che il Centro operativo di Pescara ha poteri istruttori o di attribuzione del beneficio, non potestà impositiva.
invocato nel secondo motivo in relazione a vizi processuali, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
invocato nel secondo motivo in relazione alla definitività delle statuizioni già rese.
invocato nel secondo motivo in relazione alla pretesa riproposizione di questioni non accolte.
richiamato come parametro del vizio processuale dedotto con il secondo motivo.
Massime di principio
- Il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate non esercita una potestà impositiva autonoma, ma svolge funzioni di istruttoria e supporto; l’atto impositivo resta riferibile all’Agenzia delle Entrate quale ente impositore.
- Ai fini della legittimazione processuale nelle controversie tributarie, quando l’atto proviene da un centro di servizio, occorre fare riferimento all’Ufficio dell’Agenzia competente rispetto al rapporto controverso e al domicilio fiscale del contribuente.
- Se un primo motivo di ricorso investe la validità dell’atto impositivo e viene rigettato, le censure successive che presuppongono una diversa sorte della statuizione di merito possono risultare inammissibili perché assorbite dalla definitività della decisione sull’annullamento dell’atto.
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