Cassazione Penale, Sentenza n. 32307/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 13/03/2023 che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del 9/03/2023 nei confronti dell'ordinanza del GIP di Enna del 22/02/2022. La prima istanza di riesame era stata già dichiarata inammissibile perché trasmessa via PEC ad un indirizzo diverso da quello ufficiale indicato nell'elenco dei domicili digitali; la difesa ha ripresentato la stessa istanza ma il Tribunale ha invocato il principio dell'unicità dell'impugnazione e ha dichiarato inammissibile la nuova istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato la corretta applicazione della norma che, a pena di inammissibilità, richiede che le impugnazioni via PEC siano inoltrate ad uno degli indirizzi ufficiali dell'ufficio. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione del principio dell'unicità dell'impugnazione: poiché il difensore aveva già esercitato il diritto mediante istanza poi dichiarata inammissibile, il diritto in capo a quella parte si considerava esaurito. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 87-bis, comma 7, lett. c)
Stabilisce, a pena di inammissibilità, che l'impugnazione proposta a mezzo PEC debba essere inviata ad uno degli indirizzi riferibili all'ufficio di destinazione come riportati nell'elenco ufficiale; la Corte ha ritenuto applicabile la sanzione di inammissibilità quando la PEC è stata inviata ad un indirizzo diverso.
Legge 30 dicembre 2022 n. 199, art. 5-quinquies
Ha introdotto/modificato la disposizione richiamata (art. 87-bis) confermando il regime di inderogabile corretto uso degli indirizzi PEC per le impugnazioni telematiche.
Norma sulla condanna alle spese e ammende (richiamata in sentenza: art. 616 c.p.p.)
Sulla base della norma procedurale richiamata la Corte dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a titolo di ammenda; la sentenza quantifica tale somma in euro 3000.
Cass. Sez.1, n. 2952 del 23/10/2013 (Tripodi)
Giurisprudenza che ha affermato il principio dell'unicità dell'impugnazione: quando un soggetto legittimato esercita il diritto all'impugnazione e la decisione è intervenuta, il diritto si considera esaurito anche per altri atti similari presentati successivamente.
Cass. Sez.5, n. 20539 del 22/01/2019 (Giacoppo)
Decisione che tempera il principio dell'unicità dell'impugnazione: ha ritenuto ammissibile la richiesta di riesame presentata dall'indagato dopo che quella del difensore era stata dichiarata inammissibile, con motivazioni fondate sul fatto che il titolare del diritto non debba essere privato della possibilità di esercitarlo personalmente (principio di garanzia e ragionevole durata del processo). La Corte di Cassazione nel caso esaminato ha ritenuto però non applicabile tale deroga.
Corte costituzionale, sent. n. 317 del 2009
Rilevata dalla giurisprudenza come riferimento sul principio di ragionevole durata del processo e sulla tutela dei diritti fondamentali dell'imputato; utilizzata in dottrina giurisprudenziale per giustificare eccezioni al principio di unicità quando la tutela dei diritti fondamentali lo richiede.
Massime di principio
- L'impugnazione trasmessa via PEC è valida solo se inviata ad uno degli indirizzi ufficiali dell'ufficio destinazione indicati nell'elenco pubblico; l'invio ad un indirizzo diverso può comportare l'inammissibilità a pena di legge.
- Il principio dell'unicità dell'impugnazione opera quando uno dei soggetti legittimati ha già esercitato il diritto e la relativa istanza è stata decisa: in tal caso il diritto si considera 'consumato' e istanze identiche presentate successivamente possono essere dichiarate inammissibili.
- Esistono eccezioni al principio di unicità (giurisprudenza Giacoppo): l'indagato può talvolta esercitare personalmente il diritto quando la precedente impugnazione del difensore non abbia effettivamente garantito l'esercizio del diritto dell'interessato; tali eccezioni vanno valutate caso per caso e richiedono elementi che dimostrino la necessità di tutela del titolare del diritto.
- In presenza di rigide condizioni di forma per la proposizione dei rimedi (es. indirizzi PEC obbligatori) il difensore deve utilizzare canali alternativi tempestivamente (es. altri metodi di deposito ammessi) per evitare l'inammissibilità; la mera volontà di impugnare non è sufficiente se non accompagnata dal rispetto delle prescrizioni formali.
- Se un'istanza viene dichiarata inammissibile per ragioni formali riconducibili all'operato del difensore, la parte sostanziale difficilmente potrà riproporre la stessa istanza una volta che il diritto è stato già considerato esercitato; per tentare una deroga occorrono circostanze eccezionali che dimostrino l'impedimento del titolare a esercitare personalmente il diritto.
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