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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26439/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudizio riguarda la condanna di un amministratore apicale di una società per avere immesso sul mercato giocattoli in plastica non conformi alle prescrizioni concernenti la presenza di ftalati. Il tribunale aveva ritenuto integrata la contravvenzione prevista dall'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 133/2009, in relazione a un lotto specifico di giocattoli denominati "i Gommolosi cani". Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché il giudice di merito avrebbe affermato la colpa senza individuare la regola cautelare violata né dimostrare l'efficacia impeditiva della condotta alternativa lecita; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà, poiché la sentenza avrebbe riconosciuto l'esistenza di un sistema di controlli sui prodotti importati ma, nonostante ciò, avrebbe ugualmente affermato la responsabilità; 3) travisamento della prova documentale, assumendosi che il tribunale avesse erroneamente ritenuto non prodotte analisi del lotto contestato, mentre tali analisi sarebbero state depositate in udienza; 4) vizio di motivazione per il richiamo di un precedente di legittimità che, se correttamente applicato, avrebbe dovuto portare all'assoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o non decisivi i motivi proposti: i primi due, esaminati congiuntamente, sono stati reputati inammissibili perché la sentenza di merito aveva indicato il lotto, l'esito dei controlli ASL e dell'Istituto Superiore della Sanità, nonché la ragione della colpa, individuata nell'insufficienza e non attualità dei controlli rispetto al periodo rilevante; il terzo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la documentazione prodotta non smentiva l'accertamento del tribunale, riferendosi in larga parte a lotti diversi o a controlli non pertinenti; il quarto è stato giudicato inammissibile poiché la mera evocazione di un precedente giurisprudenziale non pertinente non integra di per sé vizio di motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La titolarità di una posizione di garanzia non comporta automaticamente responsabilità colposa: occorre accertare in concreto la violazione di una regola cautelare, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento e il nesso causale tra omissione e evento.
  • In tema di colpa generica, il giudice deve indicare la regola cautelare preesistente violata e individuare, ex ante, il comportamento doveroso richiesto dalla diligenza, prudenza e perizia.
  • La prevedibilità dell'evento va valutata anche in rapporto alle concrete qualità personali dell'agente, al fine di individuare la classe di agente modello di riferimento.
  • Per integrare la responsabilità colposa per mancata attuazione di misure di sicurezza o controllo non è necessario che l'agente conosca effettivamente il pericolo, essendo sufficiente che il pericolo e la regola cautelare fossero conoscibili.
  • Il travisamento della prova non sussiste quando la documentazione richiamata dal ricorrente, letta integralmente, confermi sostanzialmente l'accertamento del giudice di merito o riguardi elementi non pertinenti al fatto contestato.
  • La mera evocazione di un precedente giurisprudenziale non pertinente o una diversa lettura di principi astratti non integra di per sé vizio di motivazione; se la questione è di diritto, la censura si misura semmai come violazione di legge, non come vizio motivazionale.
  • In cassazione non è deducibile come vizio motivazionale la semplice insoddisfazione per la valutazione del materiale probatorio quando la motivazione sia congrua, non manifestamente illogica e sorretta da argomentazioni non contraddittorie.

Come è indicizzato

MaterieCaporalato
RamiReati in materia di lavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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