Cassazione Civile, Ordinanza n. 16272/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal Comune, sottoscritta per accettazione dalla società resistente, e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre compensato le spese di lite e ha escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato, rilevando che l’esito estintivo non ne comportava i presupposti.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Ici 2009 emesso dal Comune per due piattaforme estrattive petrolifere offshore denominate Perla e Gela 1 Cluster, ubicate nel tratto di mare antistante il territorio comunale. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’atto ritenendo che tali manufatti non fossero assimilabili agli immobili rilevanti ai fini Ici ai sensi del d.lgs. 504/1992, perché non accatastabili e non ancorati alla riva o alla terraferma, ma solo al fondo marino, considerato non appartenente al territorio comunale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, ma prima della decisione ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio per intervenuto accordo transattivo; la rinuncia è stata accettata da Eni spa.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È richiamato solo nel fatto storico come disciplina dell’Ici applicata all’avviso di accertamento; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua interpretazione perché il giudizio si estingue per rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che, in ragione dell’esito estintivo del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata solo quale norma modificativa dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 in tema di ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente deposita rituale rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte vi aderisce, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, il regolamento delle spese può essere disposto in compensazione, secondo la valutazione della Corte o in base all’accordo intervenuto tra le parti.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia esclude, in linea con la disciplina del contributo unificato, l’applicazione dell’ulteriore importo previsto per il rigetto o per l’inammissibilità dell’impugnazione.
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