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Sentenza

Sentenza n. 1664/2026 - Napoli, Sezione 6

avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico per l'Immigrazione sulle istanze telematiche presentate in data 12 febbraio 2025, volte ad ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, in favore di lavoratori stranieri.

Giustizia amministrativa202506679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulle istanze telematiche del 12 febbraio 2025 per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale di lavoratori stranieri

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, in proprio e quale rappresentante della società agricola, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Caserta in relazione alle istanze telematiche presentate il 12 febbraio 2025 per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore di alcuni lavoratori stranieri. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha depositato documentazione attestante la chiusura dell'istruttoria il 29 gennaio 2026 e l'adozione di provvedimenti di rigetto. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione, nelle more della decisione, aveva posto fine all'inerzia oggetto del ricorso mediante la chiusura dell'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti di rigetto. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia e delle circostanze del caso concreto. È stata disposta la restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale del ricorso contro il silenzio dell'amministrazione.

Massime di principio

  • La cessazione dell'inerzia dell'amministrazione, mediante la conclusione del procedimento e l'adozione di un provvedimento espresso nelle more del giudizio avverso il silenzio, determina la cessazione della materia del contendere.
  • La definizione del procedimento con un provvedimento espresso, anche di rigetto, è sufficiente a far venir meno l'oggetto del giudizio avverso il silenzio, che è circoscritto alla mancata adozione di una determinazione amministrativa.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: il giudice può compensarle valutando le peculiarità della controversia e le circostanze concrete, ferma la restituzione del contributo unificato quando disposta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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