Cassazione Penale, Sentenza n. 24388/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale dell'esecuzione che: (1) aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca parziale della sentenza n. 1328/2011 ritenendo che l'annotazione fosse stata già eliminata da altro ufficio (presunzione non verificata); (2) aveva dichiarato estinta per decorso del tempo la pena irrogata con la sentenza del 05/04/2012 (definitiva 14/01/2013) nonostante, secondo il Pubblico Ministero e la documentazione prodotta, quella pena fosse stata effettivamente eseguita (carcerazione dal 14/01/2013, detenzione domiciliare e benefici di liberazione anticipata). Inoltre si contestava la violazione del principio della domanda/contraddittorio perché il Tribunale avrebbe dichiarato l'estinzione della pena senza istanza di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi: ha ritenuto errata e non verificata l'assunzione del Tribunale secondo cui la revoca parziale della sentenza n.1328/2011 sarebbe stata già pronunciata da altro ufficio, atteso che il certificato del casellario prodotto dal ricorrente riporta ancora la sentenza al numero 9 e non contiene annotazioni di revoca; ha altresì rilevato che la pena imposta con la sentenza del 05/04/2012 è stata effettivamente posta in esecuzione e quindi non poteva essere dichiarata estinta per decorso del termine ai sensi dell'art.172 c.p. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, per un nuovo giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi indicati dalla Corte (verifica documentale, rispetto del principio della domanda/contraddittorio, corretta valutazione della possibilità di revoca parziale in presenza di più capi di imputazione).
Norme richiamate
La pena si estingue per decorso del termine previsto se ad essa non è stata data esecuzione; pertanto la declaratoria di estinzione non è possibile quando la pena sia stata effettivamente eseguita (anche parzialmente), come risulta da certificati e atti del DAP
Richiama il principio del contraddittorio e della domanda: il giudice non può disporre pronunce decisive (come la declaratoria di estinzione) senza rispetto del principio della domanda e del contraddittorio, specie se la decisione non è frutto di istanza delle parti
Ha depenalizzato taluni reati (richiamati nel caso), rendendo possibile la revoca parziale di condanne limitatamente ai reati abrogati/depennizzati; tuttavia la revoca non può estendersi a reati della stessa sentenza che non siano stati abrogati
Nel caso concreto la medesima sentenza aveva condannato anche per il delitto previsto da tale norma, che non è stato abrogato né depenalizzato: ciò impedisce la revoca totale della sentenza e impone la valutazione di una eventuale revoca parziale
artt. 485, 491, 493 cod. pen. (citati nella sentenza)
Sono indicati come reati per i quali nella fattispecie si invocava la revoca parziale in ragione di successiva abrogazione/depennizzazione; la Corte sottolinea che l'abrogazione comporta effetti solo sui reati effettivamente depenalizzati e che il giudice deve accertare documentalmente la presenza/assenza dell'annotazione e l'effetto concreto sul provvedimento
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può presumere l'intervenuta revoca o cancellazione di una annotazione dal casellario: deve verificare la documentazione ufficiale e l'eventuale intervento di altro ufficio prima di dichiarare l'inammissibilità della richiesta.
- La revoca parziale di una sentenza per abrogazione/depennizzazione riguarda solo i reati espressamente soppressi; se la stessa sentenza contiene condanne per reati non abrogati la revoca non può esser totale e il giudice deve considerare separatamente ciascun capo.
- La declaratoria di estinzione della pena per decorso dei termini (art.172 c.p.) è incompatibile con l'esistenza di esecuzione della pena: occorre verificare gli atti del DAP e il casellario per accertare se la pena sia stata effettivamente eseguita (anche parzialmente tramite detenzione domiciliare o benefici).
- Il principio della domanda e del contraddittorio richiede che il giudice non pronunci decisioni definitive su questioni rilevanti (es. estinzione della pena) senza che vi sia stata adeguata partecipazione e istanza delle parti; eventuali decisioni d'ufficio devono rispettare le garanzie procedurali.
- In presenza di documenti contraddittori o lacunosi il giudice deve procedere ad accertamenti supplementari (richieste al casellario, al DAP o ad altri uffici) prima di assumere conclusioni decisive.
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