Cassazione Civile, Ordinanza n. 14188/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da una società che gestiva uno studio professionale, nei confronti di un ex associato/professionista che aveva lasciato lo studio. Il giudice di primo grado aveva condannato il professionista a risarcire i danni per la pretesa violazione di obblighi di non fare nei confronti della società. In appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo che la nota informativa inviata ai clienti dello studio al momento dell’uscita non integrasse una condotta illecita produttiva di danno. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente dedotto come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando anche una motivazione asseritamente sintetica e inferiore al minimo costituzionale; il ricorso però si risolveva in larga parte nella riproduzione e nell’assemblaggio di materiale probatorio e di atti di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato nella parte in cui denunciava un vizio motivazionale, osservando che la sentenza d’appello era invece sorretta da una motivazione del tutto adeguata. Per il resto, ha qualificato il contenuto del motivo come meramente fattuale e quindi inammissibile in sede di legittimità. Ne è seguita la reiezione integrale del ricorso. Non sono state liquidate spese processuali perché l’intimato non si è difeso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o per proporre una censura meramente fattuale; è necessario che il fatto decisivo sia realmente trascurato dalla motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
L’ulteriore importo è parametrato a quello dovuto per il ricorso.
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Viene richiamato quale precedente per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o a riproporre una lettura alternativa delle prove.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi richiede l’indicazione di un vero fatto storico decisivo non considerato dalla sentenza, e non può ridursi alla trascrizione o all’assemblaggio di atti, documenti e risultanze probatorie.
- Una motivazione d’appello che dia conto in modo adeguato della ragione della decisione esclude la configurabilità del vizio di motivazione denunciato in cassazione.
- Quando il ricorso è rigettato e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite; resta però applicabile, se dovuto, l’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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