Cassazione Penale, Ordinanza n. 34860/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità del motivo di ricorso, ritenuto privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20 gennaio 2025. L'unico motivo contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non venivano indicati gli specifici elementi posti a fondamento dell'impugnazione, nonostante la motivazione della sentenza impugnata fosse ritenuta logicamente corretta. Di conseguenza, il ricorso non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare puntualmente i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi su cui si fonda la censura; in mancanza, il ricorso è inammissibile perché non consente al giudice di individuare puntualmente i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di vizio di motivazione non può risolversi in un'affermazione apodittica o meramente assertiva: occorre indicare in modo puntuale quali aspetti della motivazione si assumono erronei o illogici.
- La mancanza di specificità del motivo, per indeterminatezza delle censure e mancata indicazione degli elementi di fatto o di diritto posti a sostegno, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logicamente coerente, il ricorso deve confrontarsi con essa in modo diretto e circostanziato, altrimenti il sindacato di legittimità non è attivabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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