Cassazione Penale, Ordinanza n. 32674/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso investe un'ordinanza della Corte d'appello resa in sede esecutiva, che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra diversi reati indicati nell'istanza. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l'erroneità del diniego e chiedeva una diversa lettura del compendio probatorio e delle sentenze in esecuzione, sostenendo implicitamente la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il provvedimento impugnato aveva correttamente applicato i principi in tema di continuazione: mancava infatti ogni elemento da cui desumere che, sin dal primo reato, l'agente avesse programmato anche quelli successivi, considerata la notevole distanza temporale, la diversa natura dei fatti e la diversità dei beni giuridici offesi. Le censure sono state ritenute anche generiche e dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La continuazione richiede che i reati successivi siano riconducibili a una programmazione almeno generale sin dal primo fatto; in mancanza di tale elemento, specie se i reati sono distanti nel tempo, eterogenei e lesivi di beni giuridici diversi, non può essere riconosciuto il vincolo della continuazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione postula la prova di un originario disegno criminoso, quantomeno nelle sue linee generali, comprensivo dei reati successivi.
- La sola contiguità soggettiva o la mera serialità di condotte non basta: sono indici contrari alla continuazione la notevole distanza temporale tra i fatti, la loro diversa natura e la diversità dei beni giuridici tutelati.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa degli elementi già apprezzati dal giudice dell'esecuzione, se la motivazione impugnata è non manifestamente illogica.
- Il ricorso è inammissibile quando le doglianze sono generiche e non colgono un vizio di legittimità, ma mirano soltanto a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi escludenti la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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