Cassazione Civile, Ordinanza n. 32278/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza e da successivi avvisi di accertamento relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nell'ambito di un meccanismo fraudolento cd. "carosello" concernente acquisto e rivendita di codici di accesso e licenze d'uso di banche dati di opere d'arte. In sede di rinvio la Corte di giustizia tributaria regionale, applicando retroattivamente l'art. 8, comma 2, del d.l. 16/2012, ha rideterminato l'imponibile e ha ridotto le sanzioni al 25% della base imponibile così ricalcolata, escludendo l'applicazione delle regole del cumulo/continuazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia: sosteneva che il giudice di rinvio non si fosse pronunciato sulla specifica richiesta di ricalcolare anche la sanzione IVA residua e la sanzione unica su più annualità mediante cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, limitandosi invece a rideterminare la sanzione speciale ex art. 8, comma 2, d.l. 16/2012.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha osservato che il giudice di rinvio non aveva affatto omesso di pronunciarsi sulla questione, ma l'aveva esaminata e risolta sfavorevolmente alla contribuente, richiamando testualmente l'art. 8 del d.l. 16/2012, incluso il comma 3 che esclude l'applicazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997, e valorizzando il precedente di Cass. n. 16456/2014. Ne è conseguito il rigetto del ricorso; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate, ma è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente al pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice affronta la questione dedotta e la decide, anche in senso sfavorevole alla parte istante.
art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012
La norma introduce, per i componenti negativi relativi a operazioni non effettivamente scambiate o prestate, una sanzione dal 25 al 50 per cento commisurata ai costi indebitamente dedotti; la Corte ribadisce che il trattamento sanzionatorio speciale è applicabile retroattivamente se più favorevole.
art. 8, comma 3, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012
in nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Per la sanzione speciale prevista dal comma 2 è esclusa l'applicazione degli istituti del concorso e della continuazione di cui all'art. 12 d.lgs. 472/1997.
art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997
La contribuente invocava il cumulo giuridico per la sanzione IVA residua, ma la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia poiché la normativa speciale del d.l. 16/2012 preclude comunque l'applicazione degli istituti dell'art. 12 nei casi regolati dal comma 2.
art. 16, comma 3, d.lgs. 472/1997
È richiamato come unica possibile riduzione della sanzione speciale prevista dall'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012.
art. 3 Cost.
La Corte richiama il parametro di ragionevolezza/sproporzione per escludere l'illegittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria speciale.
art. 53 Cost.
La Corte distingue tra accertamento del reddito, dove rileva la capacità contributiva, e base per la sanzione, che è ancorata a un fatto tipico antigiuridico e non alla reale capacità contributiva.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre se il giudice di merito ha esaminato la domanda o l'eccezione e l'ha rigettata espressamente o implicitamente, ancorché senza aderire alla tesi della parte.
- In materia di sanzioni tributarie per operazioni inesistenti, la disciplina speciale dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 prevede una sanzione parametrata ai costi indebitamente dedotti e, per espressa previsione, esclude l'applicazione degli istituti di concorso e continuazione di cui all'art. 12 d.lgs. 472/1997.
- La sanzione amministrativa deve essere commisurata secondo la disciplina speciale applicabile, senza confondere la base imponibile ai fini dell'imposta con la base di commisurazione della sanzione; il scomputo dei ricavi fittizi opera sul piano dell'accertamento del reddito, non necessariamente su quello sanzionatorio.
- Quando la norma sopravvenuta è più favorevole, il giudice deve applicarla retroattivamente nei limiti in cui il sistema lo consente; tuttavia, la sua applicazione va compiuta secondo le regole speciali proprie della disciplina introdotta.
- In assenza di costituzione dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione; resta fermo l'obbligo del ricorrente al versamento del doppio contributo unificato nei casi previsti.
- rami
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