Cassazione Penale, Ordinanza n. 11508/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva pronunciato condanna, resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva confermato una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e altro. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e, in sostanza, la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato l'impossibilità di concedere le attenuanti generiche e di applicare una pena più mite; inoltre il motivo di appello era stato a sua volta generico.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava, tra l'altro, una condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione sulla pena in termini generici o aspecifici, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul trattamento sanzionatorio deve confrontarsi in modo puntuale con le ragioni addotte dal giudice di merito per negare le attenuanti generiche o per determinare la pena.
- La mera riproposizione di doglianze già formulate in appello in modo generico non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, se prevista dalla legge.
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