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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26843/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il decreto che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà) ai sensi degli artt. 47, 47-ter e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354; il provvedimento impugnato aveva ritenuto la nuova istanza mera riproposizione di una precedente già rigettata. Il ricorrente deduce inosservanza ed errata applicazione della legge (art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e articoli richiamati) e vizio di motivazione, sostenendo invece di aver prodotto elementi nuovi non valutati dal precedente giudice, in particolare l'effettiva possibilità di un'offerta di lavoro e l'allocazione in un contesto territoriale diverso.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli affinché il Collegio decida nel merito nelle forme ordinarie. La Corte ha ritenuto che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. impone l'inammissibilità solo per le istanze che siano mera riproposizione basata sui medesimi elementi; è invece ammissibile una nuova istanza che sia fondata su elementi nuovi o su fatti preesistenti non valutati nella precedente decisione. Inoltre il potere del Presidente di dichiarare l'inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui sia evidente ictu oculi l'insussistenza dei presupposti normativi, mentre le questioni meritorie devono essere esaminate dal Collegio.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norme che regolano le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà). La Corte le considera nel contesto della valutazione delle condizioni per la concessione delle misure.

  • Codice di procedura penale

    Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'inammissibilità di una istanza se è mera riproposizione basata sui "medesimi elementi". La giurisprudenza e la Corte interpretano questa norma come un meccanismo di preclusione rebus sic stantibus: non opera se sono dedotti fatti o questioni che non sono stati oggetto della precedente decisione.

  • Codice di procedura penale

    Richiama il potere del Presidente previsto dall'art. 666; la Corte sottolinea che il potere di dichiarare inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui i presupposti normativi appaiano insussistenti ictu oculi.

  • Codice di procedura penale

    art. 28, art. 649, art. 669

    Art. 28 (conflitti positivi di competenza), art. 649 (divieto di un secondo giudizio), art. 669 (pluralità di sentenze per il medesimo fatto): richiamati dalla Corte per delineare il principio generale del ne bis in idem e la nozione di preclusione processuale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione e sorveglianza.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009 (Anello)

    Ha inquadrato la regola dell'art. 666, comma 2, come un limite alle riproposizioni meramente dilatorie e come filtro processuale necessario per l'economia e l'efficienza del processo.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016 (Crescenza)

    Ha chiarito che la preclusione prevista dall'art. 666, comma 2, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni non oggetto della precedente decisione; quindi una nuova istanza è ammissibile se fondata su elementi nuovi.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006 (Valfrè)

    Ha precisato che il potere del Presidente di rilevare senza contraddittorio l'inammissibilità è riservato ai soli casi in cui i presupposti per la concessione del beneficio risultino evidentemente inesistenti ictu oculi.

Massime di principio

  • La declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. si applica solo quando la richiesta sia una mera ripetizione basata sui medesimi elementi; se emergono fatti nuovi o questioni non precedentemente valutate la nuova istanza è ammissibile.
  • Il potere del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di dichiarare l'inammissibilità senza contraddittorio è limitato ai casi in cui l'insussistenza dei presupposti per il beneficio sia evidente ictu oculi; le valutazioni di merito richiedono l'esame collegiale.
  • Elementi quali l'effettiva disponibilità di un lavoro o l'allocazione in un contesto territoriale diverso possono costituire "elementi nuovi" idonei a rendere ammissibile una nuova istanza di misure alternative, anche se precedente istanza era stata rigettata.
  • La preclusione derivante da un precedente rigetto è di natura rebus sic stantibus: non si tratta di un giudicato assoluto, ma di una stabilizzazione che può essere superata con fatti nuovi o con questioni non valutate in precedenza.
  • Nelle situazioni analoghe, il ricorrente deve documentare e mettere in rilievo in modo chiaro i nuovi elementi o le circostanze non considerate precedentemente; in caso di dichiarazione di inammissibilità da parte del Presidente, è opportuno sollecitare la decisione del Collegio quando i nuovi elementi rendono discutibile la mera riproposizione.

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