Cassazione Civile, Ordinanza n. 14257/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
La controversia
La controversia origina da un provvedimento dell'AGCM che aveva accertato la partecipazione di più imprese, tra cui la ricorrente, a un'intesa restrittiva della concorrenza in relazione a una gara CONSIP per servizi di supporto e assistenza tecnica connessi a programmi cofinanziati dall'Unione europea. Il Consiglio di Stato, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva ritenuto provata una pratica concordata tra le imprese, valorizzando l'allineamento delle offerte economiche e la documentazione indiziaria costituita da scambi di e-mail tra responsabili delle società, e aveva respinto le tesi difensive delle imprese, confermando la responsabilità e ripristinando la sanzione dell'Autorità. Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi, entrambi qualificati come difetto di potere giurisdizionale: con il primo ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe esercitato un sindacato gravemente insufficiente e incompatibile con i principi di tutela giurisdizionale effettiva e presunzione di innocenza; con il secondo ha denunciato l'erronea interpretazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 2 del Reg. UE n. 1/2003 in tema di pratica concordata e onere della prova, oltre al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ribadito che il controllo di legittimità affidato alle Sezioni Unite sui provvedimenti del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, e non si estende alle censure che attengono a errori in iudicando o in procedendo, neppure quando la ricorrente li qualifichi come violazioni del diritto dell'Unione o come omesso rinvio pregiudiziale. La Corte ha inoltre osservato che il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'AGCM può riguardare la verifica diretta dei fatti e i profili tecnici, ma entro i limiti della non esorbitanza dall'area di opinabilità, senza sostituzione del proprio apprezzamento a quello dell'Autorità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
richiamato come parametro sostanziale in tema di intese restrittive della concorrenza e pratica concordata; la sua erronea applicazione è stata ritenuta censurabile nel merito ma non come vizio di giurisdizione
art. 2 Reg. UE n. 1/2003
richiamato in tema di onere probatorio nelle intese anticoncorrenziali; l'eventuale errore interpretativo non integra motivo di giurisdizione
art. 267 TFUE
il mancato rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non deducibile come vizio di giurisdizione ai fini del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.
art. 111, comma 8, Cost.
delimita il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile, ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non può essere utilizzato per censurare errori di interpretazione o applicazione della legge, anche se dedotti come gravi o manifesti.
- La violazione del diritto dell'Unione europea, inclusa l'eventuale mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia, non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale, quando la doglianza mira in realtà a contestare il modo in cui il giudice speciale ha deciso il merito della controversia.
- Nel sindacato sui provvedimenti dell'AGCM, il giudice amministrativo può verificare direttamente i fatti e i profili tecnici necessari alla legittimità dell'atto, ma non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Autorità quando la valutazione presenti un margine oggettivo di opinabilità.
- La qualificazione di una condotta come "pratica concordata" può essere sorretta da elementi indiziari e dall'allineamento dei comportamenti economici, purché il quadro probatorio consenta di escludere spiegazioni alternative ragionevoli; tale giudizio, però, resta tema di merito e non di giurisdizione nel giudizio di cassazione avverso il Consiglio di Stato.
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