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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39314/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Verona, in data 16 aprile 2025, aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti, deducendo vizio di motivazione per la mancata valutazione della sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità. La Corte ha rilevato che una censura siffatta non rientra nei casi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la norma consente il controllo solo su specifiche violazioni di legge: vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la doglianza mirava in sostanza a una diversa valutazione del fatto e dell'aggravante, non a un errore manifesto di qualificazione giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura sull'aggravante dell'ingente quantità si risolvesse in una contestazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    pena ex art. 444 cod. proc. pen.

    richiama il patteggiamento, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    riducendola ai soli casi tassativamente indicati

    delimita in modo rigoroso i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, ammettendo soltanto specifiche violazioni di legge e non censure di merito sulla motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

    la disciplina speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. prevale e restringe i motivi rispetto alla disciplina generale del ricorso per cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende

    prevede, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando vi siano profili di colpa.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 1 e 80

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti alla base della sentenza di patteggiamento.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 1 e 80

    richiamata come aggravante o circostanza connessa al reato in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono proponibili censure che mirino a una diversa lettura del fatto o della motivazione.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile, oppure quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non basta contestare la valutazione del giudice sulla sussistenza di un'aggravante.
  • Se il ricorso avverso il patteggiamento introduce una rivalutazione del merito sotto forma di vizio di motivazione, esso è inammissibile.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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