Cassazione Civile, Ordinanza n. 04338/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società a responsabilità limitata era stata dichiarata fallita dal Tribunale su ricorso di un creditore. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall., ritenendo che la reclamante non avesse provato di non superare le soglie dimensionali per l'assoggettamento a fallimento previste dall'art. 1, comma 2, l. fall. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l. fall. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi. Sosteneva che la prova della non fallibilità potesse essere acquisita anche aliunde dal giudice e che la Corte territoriale avesse trascurato elementi documentali: la dichiarata cessazione dell'attività dal 2005, le risultanze negative delle notifiche e dell'esecuzione mobiliare, l'assenza di patrimonio immobiliare e i dati del progetto di stato passivo, dai quali deduceva l'insussistenza del superamento delle soglie di fallibilità, anche quanto alla soglia dei debiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirasse in realtà a contestare la ricognizione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha ribadito che la valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori. Ha inoltre affermato che, in sede prefallimentare, l'imprenditore è onerato della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali e che l'ufficiosità del procedimento non impone al tribunale di sostituirsi alla parte nella ricerca della prova. Nel caso concreto, i fatti allegati dalla ricorrente non erano decisivi e, comunque, risultavano già esaminati dalla Corte d'appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento
indica i limiti dimensionali il cui mancato superamento esclude la fallibilità dell'imprenditore
pone a carico dell'imprenditore l'onere di depositare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e i bilanci degli ultimi tre esercizi
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura riguardasse in realtà la valutazione delle prove
consente in cassazione solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale istruttorio
richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio
ha fondato l'applicazione della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. in caso di definizione conforme alla proposta
ha consentito la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Cass. SU n. 8053 del 2014
richiamata per il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
Cass. n. 9253 del 2017
richiamata in continuità con il principio sull'omesso esame del fatto storico decisivo
Cass. n. 25188 del 2017
richiamata per l'onere dell'imprenditore fallendo di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali
Cass. n. 625 del 2016
richiamata sia sull'onere probatorio in capo all'imprenditore sia sull'ufficiosità non trasformatasi in dovere di ricerca autonoma della prova
Cass. n. 8769 del 2012
richiamata a sostegno dell'onere probatorio dell'imprenditore
Cass. SU n. 27195 del 2023
richiamata per l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c. in mancanza di controricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, l'imprenditore che invochi la non fallibilità deve dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare, e l'eventuale omissione del deposito dei bilanci o della situazione patrimoniale grava a suo danno.
- Il procedimento prefallimentare ha natura officiosa, ma ciò non comporta che il tribunale debba supplire integralmente all'inerzia probatoria della parte interessata: il giudice può acquisire elementi dagli atti, ma non è tenuto a svolgere autonome ricerche probatorie al posto dell'imprenditore.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
- Un fatto è decisivo solo se, ove esaminato, avrebbe imposto una decisione diversa; non sono sufficienti allegazioni che risultino equivoche, non risolutive o comunque già prese in considerazione dal giudice di merito.
- La chiusura dell'attività presso una determinata sede o l'ammontare dei crediti insinuati allo stato passivo non sono, da soli, prova certa dell'insussistenza dei requisiti di fallibilità o dell'effettivo ammontare dell'indebitamento.
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