Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04338/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società a responsabilità limitata era stata dichiarata fallita dal Tribunale su ricorso di un creditore. La Corte d'appello aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall., ritenendo che la reclamante non avesse provato di non superare le soglie dimensionali per l'assoggettamento a fallimento previste dall'art. 1, comma 2, l. fall. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l. fall. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi. Sosteneva che la prova della non fallibilità potesse essere acquisita anche aliunde dal giudice e che la Corte territoriale avesse trascurato elementi documentali: la dichiarata cessazione dell'attività dal 2005, le risultanze negative delle notifiche e dell'esecuzione mobiliare, l'assenza di patrimonio immobiliare e i dati del progetto di stato passivo, dai quali deduceva l'insussistenza del superamento delle soglie di fallibilità, anche quanto alla soglia dei debiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirasse in realtà a contestare la ricognizione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha ribadito che la valutazione del materiale istruttorio è riservata al giudice di merito e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori. Ha inoltre affermato che, in sede prefallimentare, l'imprenditore è onerato della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali e che l'ufficiosità del procedimento non impone al tribunale di sostituirsi alla parte nella ricerca della prova. Nel caso concreto, i fatti allegati dalla ricorrente non erano decisivi e, comunque, risultavano già esaminati dalla Corte d'appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    norma richiamata quale base del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    indica i limiti dimensionali il cui mancato superamento esclude la fallibilità dell'imprenditore

  • art. 15, comma 4, l. fall.

    pone a carico dell'imprenditore l'onere di depositare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata e i bilanci degli ultimi tre esercizi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la censura riguardasse in realtà la valutazione delle prove

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    consente in cassazione solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale istruttorio

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    ha fondato l'applicazione della sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. in caso di definizione conforme alla proposta

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    ha consentito la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • Cass. SU n. 8053 del 2014

    richiamata per il principio secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • Cass. n. 9253 del 2017

    richiamata in continuità con il principio sull'omesso esame del fatto storico decisivo

  • Cass. n. 25188 del 2017

    richiamata per l'onere dell'imprenditore fallendo di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali

  • Cass. n. 625 del 2016

    richiamata sia sull'onere probatorio in capo all'imprenditore sia sull'ufficiosità non trasformatasi in dovere di ricerca autonoma della prova

  • Cass. n. 8769 del 2012

    richiamata a sostegno dell'onere probatorio dell'imprenditore

  • Cass. SU n. 27195 del 2023

    richiamata per l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c. in mancanza di controricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo contro la dichiarazione di fallimento, l'imprenditore che invochi la non fallibilità deve dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare, e l'eventuale omissione del deposito dei bilanci o della situazione patrimoniale grava a suo danno.
  • Il procedimento prefallimentare ha natura officiosa, ma ciò non comporta che il tribunale debba supplire integralmente all'inerzia probatoria della parte interessata: il giudice può acquisire elementi dagli atti, ma non è tenuto a svolgere autonome ricerche probatorie al posto dell'imprenditore.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori.
  • Un fatto è decisivo solo se, ove esaminato, avrebbe imposto una decisione diversa; non sono sufficienti allegazioni che risultino equivoche, non risolutive o comunque già prese in considerazione dal giudice di merito.
  • La chiusura dell'attività presso una determinata sede o l'ammontare dei crediti insinuati allo stato passivo non sono, da soli, prova certa dell'insussistenza dei requisiti di fallibilità o dell'effettivo ammontare dell'indebitamento.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.