Sentenza del 17/05/2019 n. 13354 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la sentenza n. 96/12/2013 della CTR di Napoli, sezione staccata di Salerno. Nel corso del giudizio ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, pagando integralmente quanto dovuto. L'avvenuto pagamento è stato attestato anche dall'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta dell'Avvocatura dello Stato e ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione della controversia e integrale pagamento delle somme dovute. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale conseguenza riguarda le pronunce di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non l'estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Norme richiamate
D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017
La procedura di definizione agevolata consente, al ricorrere dei presupposti e previo pagamento integrale delle somme dovute, di definire la controversia tributaria determinando l'estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica alle pronunce di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma non alla declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- Se una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e il contribuente dimostra di aver pagato integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto senza esame del merito.
- L'estinzione per definizione agevolata non equivale a una pronuncia di soccombenza o di infondatezza del ricorso; per questo, di regola, le spese possono essere compensate e non si applica automaticamente l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi infondati, inammissibili o improcedibili.
- È importante produrre in giudizio la documentazione del pagamento integrale e, quando disponibile, l'attestazione dell'amministrazione finanziaria, poiché tali elementi dimostrano il perfezionamento della definizione.
- La dichiarazione di estinzione chiude il processo senza stabilire quale parte avesse ragione nel merito della pretesa tributaria.
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