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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30013/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva respinto l'appello contro la custodia cautelare in carcere. La difesa articolava tre motivi: (1) mancata valutazione della necessità di una perizia sanitaria volta ad accertare l'incompatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la detenzione; (2) mancata considerazione dell'affievolimento delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dall'applicazione della misura e dall'epoca dei fatti (fatti risalenti al 2018); (3) violazione dell'art. 125 c.p.p. per difetto di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, con specifica richiesta di valutare l'adeguatezza degli arresti domiciliari alla luce del tempo trascorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sul primo motivo (la questione della perizia sanitaria) ritenendolo generico e avendo il Tribunale motivato compiutamente la valutazione delle documentazioni mediche carcerarie; ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo perché il Tribunale non aveva affrontato né illustrato in motivazione il profilo dell'affievolimento delle esigenze cautelari per il decorso del tempo e non aveva indicato tale doglianza nel riepilogo dei motivi di appello. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura cautelare, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro (competente ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.). Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Ha inoltre disposto gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; l'annullamento non comporta automatica remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.

    Il giudice procede ad accertamenti sanitari quando non sia in grado di decidere allo stato degli atti: la Corte ha ritenuto che qui il Tribunale avesse potuto decidere sulla base della documentazione esistente e dunque non fosse obbligatorio disporre perizia esterna.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura: la Corte ha ritenuto che l'omissione di un'espressa valutazione dell'affievolimento delle esigenze cautelari per il tempo trascorso costituisca vizio di motivazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Previsione procedurale da seguire in caso di annullamento parziale che non comporta la liberazione immediata dell'indagato: la Corte ha ordinato gli adempimenti conseguenti.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Individuazione del giudice competente per il nuovo giudizio di riesame: la Corte ha rinviato la questione al Tribunale del riesame di Catanzaro ai sensi di questa norma.

  • art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. n.198/2022

    Norme richiamate in relazione al rito con contraddittorio scritto: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle disposizioni di urgenza citate.

Massime di principio

  • Quando si chiede la scarcerazione per incompatibilità della detenzione con lo stato di salute, il giudice può decidere sulla base della documentazione medica esistente; la perizia esterna è necessaria solo se lo stato degli atti non consente una decisione (art. 299, comma 4-ter c.p.p.).
  • La valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare deve comprendere espressamente la considerazione dell'eventuale affievolimento delle esigenze cautelari per il tempo trascorso dall'applicazione della misura e dall'epoca dei fatti; l'omissione di tale valutazione può determinare annullamento per vizio di motivazione (art. 125 c.p.p.).
  • In sede di riesame il giudice deve riepilogare e motivare specificamente tutti i profili dedotti dalla difesa; la mancata indicazione di un motivo nell'atto di decisione (anche nel riepilogo dei motivi) è censurabile in cassazione.
  • La cassazione può annullare parzialmente un provvedimento cautelare con rinvio limitato ai profili viziati; l'annullamento non dispone automaticamente la liberazione dell'indagato, che rimane soggetto alle procedure previste (art. 94 disp. att.).
  • Nelle impugnazioni cautelari è utile documentare in modo preciso sia le condizioni di salute che il quadro temporale dei fatti e il tempo trascorso dalla misura, perché entrambi i profili (sanità e decorso del tempo) sono valutati distintamente e possono avere effetti diversi sulla decisione.

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