Cassazione Penale, Sentenza n. 31663/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione che ha limitato la riduzione ulteriore di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., applicandola soltanto alla pena riferibile alla sentenza di primo grado divenuta irrevocabile dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022. Sosteneva che, in presenza di continuazione esterna, il beneficio premiale dovesse estendersi anche alla porzione di pena riferibile a reati già giudicati con sentenza irrevocabile anteriore all'entrata in vigore della novella, richiamando l'unitarietà dell'istituto del reato continuato e la ratio deflattiva della disposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che la riduzione di un sesto prevista dall'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. si applica solo quando ricorre la specifica condizione processuale prevista dalla norma: la sentenza in abbreviato deve essere irrevocabile per mancata impugnazione e tale irrevocabilità deve essere intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022. Perciò, nella fattispecie, il beneficio è spettato solo alla sentenza di aprile 2024 (irrevocabile dall'8/10/2024) e non ai reati già giudicati con sentenza della Corte di appello del 23/12/2021 (irrevocabile dal 15/12/2022). Il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma come applicabile solo se la sentenza in rito abbreviato è irrevocabile per mancata impugnazione e l'irrevocabilità è intervenuta dopo l'entrata in vigore della novella; il beneficio non si estende automaticamente ad altre sentenze aggregate per continuazione se non soddisfano tale condizione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 24, comma 1, lett. c)
art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la riduzione del sesto prevista dall'art. 442 c.p.p.; la Corte ne limita l'effetto ai casi in cui coesistano la norma di favore e il presupposto processuale (mancata impugnazione con irrevocabilità successiva all'entrata in vigore).
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
principio del tempus regit actum
La Corte applica il principio per collegare l'effetto della norma favorevole al momento in cui si verifica il fatto processuale rilevante (l'irrevocabilità per mancata impugnazione): solo le sentenze divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della norma possono fruire del beneficio.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 30477 del 14/05/2025 (Seidita)
La decisione riprende e condivide le argomentazioni di tale precedente, che aveva già chiarito i limiti di applicazione dell'art. 442, comma 2-bis.
Massime di principio
- La riduzione aggiuntiva di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p. spetta solo se la sentenza in abbreviato è irrevocabile per mancata impugnazione e tale irrevocabilità è intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (tempus regit actum).
- In caso di continuazione tra reati giudicati in procedimenti distinti, il beneficio si applica soltanto alle singole sentenze che soddisfano il requisito temporale e processuale; non si estende automaticamente all'intero cumulo di pene.
- Se il soggetto ha impugnato una sentenza anteriore (anche se quella sentenza è in rito abbreviato), quella porzione di pena non può ricevere il trattamento premiale introdotto dal d.lgs. n.150/2022.
- Per ottenere il vantaggio normativo è decisivo il comportamento processuale del soggetto (la scelta di non impugnare) e il momento in cui si verifica l'irrevocabilità; pertanto la strategia processuale (impugnare o non impugnare) influisce concretamente sull'ammontare finale della pena.
- Ai fini del calcolo della pena complessiva, le riduzioni premiali devono essere ripartite e applicate singolarmente alle sentenze che ne sono effettivamente titolari, rispettando la diversa temporalità di irrevocabilità.
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