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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04289/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata regolarmente perfezionata. Le spese processuali sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 1998, emesso a seguito di processo verbale di constatazione e indagini bancarie, con recupero di maggiori redditi e di IRAP e IVA, oltre sanzioni. Successivamente erano stati emessi avvisi di accertamento anche nei confronti dei soci, per maggiore IRPEF in via di trasparenza sul reddito di partecipazione, anch'essi impugnati. La CTR aveva parzialmente accolto gli appelli riuniti rideterminando il maggior reddito per esclusione di alcune movimentazioni bancarie. In Cassazione i contribuenti hanno proposto ricorso principale con cinque motivi e l'Ufficio ricorso incidentale con quattro motivi. Nel corso del giudizio, però, i contribuenti hanno depositato istanza ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, dichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata con i relativi pagamenti; l'Ufficio ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione, allegando la nota della Direzione Provinciale attestante la regolarità della definizione e l'avvenuto versamento di quanto dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, unitamente alla regolarità del relativo versamento attestata dall'Ufficio, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando nel corso del giudizio di legittimità interviene una definizione agevolata del rapporto tributario regolarmente perfezionata, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • L'estinzione per definizione agevolata rende superflua la decisione sui motivi di ricorso principale e incidentale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adesione a una procedura di definizione agevolata, le spese restano normalmente a carico delle parti che le hanno anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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